(Annesso 3-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
   1. Le operazioni di vinificazione dei  vini  di  cui  all'art.  2,
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera a). Tuttavia,  tenuto  conto
delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito  che  tali
operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio  dei  comuni
compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato  art.  3,
comma 1, lettera a) ed in quelli di: Altivole, Crespano  del  Grappa,
Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo,
Vidor e Pieve di Soligo. 
   2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio  e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo,  possono  essere  vinificate  in  tutta  la  zona  prevista
dall'art. 3, comma 1, lettera b). 
   3. Le operazioni di preparazione del vino  spumante  e  frizzante,
ossia  le  pratiche  enologiche  per  la  presa   di   spuma   e   la
stabilizzazione, la  dolcificazione  nelle  tipologia,  ove  ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento,  possono
essere effettuate anche nell'intero  territorio  della  provincia  di
Treviso. 
   4. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Asolani - Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  elaborato  nella
versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie  che
vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla  normativa
vigente. 
   5. Il vino a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Asolani - Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  elaborato  nella
versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che
vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla  normativa
vigente. 
   6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere  superiore  al
70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine controllata  e  garantita.  Oltre  detto  limite  tutta  la
partita perde il diritto alla denominazione d'origine  controllata  e
garantita. 
   7.  Nella  vinificazione  sono  ammesse   soltanto   le   pratiche
enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le  loro
peculiari caratteristiche. 
   8. Nella elaborazione del vino  spumante  di  cui  all'art.  1  e'
consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta  con  vini  ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot  grigio  e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti
agli appositi albi e situati nella  zona  delimitata  nel  precedente
art. 3, comma 1, lettera B),  purche'  il  prodotto  contenga  almeno
l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.