Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lettera a) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor e Pieve di Soligo. 2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b). 3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologia, ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso. 4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa vigente. 5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente. 6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. 7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e' consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera B), purche' il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.