Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Colli Asolani - Prosecco« o «Asolo - Prosecco»: colore: giallo paglierino, piu' o meno carico; odore: caratteristico di fruttato; sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16g/l.; «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di bollicine; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti: odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; acidita' totale minima: 4,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.