(Annesso 3-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
   1. I vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    «Colli Asolani - Prosecco« o «Asolo - Prosecco»: 
     colore: giallo paglierino, piu' o meno carico; 
     odore: caratteristico di fruttato; 
     sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico; 
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; 
     acidita' totale minima: 5 g/l; 
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 
    «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»   spumante
superiore: 
     colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  brillante,  con
spuma persistente; 
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato; 
     sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente  fruttato,
caratteristico; 
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; 
     acidita' totale minima: 5 g/l; 
     estratto non riduttore minimo: 16g/l.; 
    «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante: 
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di
bollicine; 
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato; 
     sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico; 
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; 
     acidita' totale minima: 5 g/l; 
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
   Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione  in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal  caso  e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura  «rifermentazione  in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti: 
    odore: gradevole  e  caratteristico  di  fruttato  con  possibili
sentori di crosta di pane e lievito; 
    sapore: asciutto, frizzante, fruttato con  possibili  sentori  di
crosta di pane e lievito; 
    acidita' totale minima: 4,0 g/l. 
   E' facolta' del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.