(Annesso 3-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                            Etichettatura 
 
   1.  Nell'etichettatura  della  tipologia  spumante   la   predetta
denominazione «Colli Asolani - Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  e'
accompagnata dalla menzione «superiore». 
   2. Nella designazione dei vini D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco»
o «Asolo - Prosecco» e' vietata qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari. 
   3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
   4. Le indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina», ed altri termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CE in materia. 
   5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire  il
nome della denominazione «Colli Asolanip o «Asolo» ed avere caratteri
di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore»
dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari  a  due  terzi
del nome della denominazione.