Art. 7. Etichettatura 1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' accompagnata dalla menzione «superiore». 2. Nella designazione dei vini D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia. 5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Colli Asolanip o «Asolo» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore» dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.