Allegato 5
Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale
(assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica
di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9
puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali
condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la
presente ordinanza.
a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:
• Altezza non oltre 3 piani fuori terra,
• assenza di pareti portanti in falso,
• assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio
non strutturale,
• assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
• tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1
dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle
Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con
esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame
disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
• valore della compressione media nei setti murari per effetto dei
soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della
resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata,
in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della
citata appendice alla circolare n. 617,
• buone condizioni di conservazione.
b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione
con le seguenti caratteristiche:
• realizzazione successiva al 1970;
• struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze
orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
• altezza non oltre 4 piani fuori terra;
• forma in pianta relativamente compatta;
• assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
• tensione media di compressione negli elementi strutturali
verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi
permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
• tensione media di compressione negli elementi strutturali
verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti
e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza
massima delle colonne inferiore a 100
• buone condizioni di conservazione.
c) Per edifici a struttura mista devono sussistere
contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed
applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la
struttura.
d) solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala
fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente
Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle
superfici ammissibili a contributo.