(Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
                                                        (articolo 14) 
 
                              Modulo B 
 
                          Esame UE per tipo 
 
1. L'esame UE per tipo e' la parte di una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto
tecnico di un prodotto, nonche' verifica e certifica che il  progetto
tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni del presente decreto. 
2. L'esame UE per tipo puo' essere effettuato nel modo seguente: 
- valutazione dell'adeguatezza del  progetto  tecnico  del  prodotto,
effettuata esaminando la documentazione tecnica e  la  documentazione
di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della
produzione prevista, di  una  o  piu'  parti  critiche  del  prodotto
(combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto), 
3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame UE  per  tipo  a  un
organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta  e'  presentata
dal  rappresentante  autorizzato,   anche   nome   e   indirizzo   di
quest'ultimo, 
- una dichiarazione scritta da cui risulti che  la  stessa  richiesta
non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, 
-  la  documentazione  tecnica.  La   documentazione   tecnica   deve
permettere di valutare la conformita' del prodotto alle  prescrizioni
applicabili del presente decreto e deve comprendere un'analisi e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione  deve  specificare
le norme applicabili e illustrare, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione  e  il  funzionamento  del
prodotto.  La  documentazione   tecnica   deve   contenere,   laddove
applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
- una descrizione generale del prodotto, 
-  disegni  relativi   alla   progettazione   di   massima   e   alla
fabbricazione,  schemi  delle  componenti,  dei   sottosistemi,   dei
circuiti, ecc., 
- descrizioni e spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di  tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, 
-  un  elenco  delle  norme  armonizzate  e/o  di  altre   pertinenti
specificazioni tecniche, i cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente
o in  parte,  e  delle  descrizioni  delle  soluzioni  approvate  per
soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali
norme armonizzate non siano state applicate. In caso di  applicazione
parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica
le parti che sono state applicate, 
- risultati dei calcoli di progettazione  effettuati,  delle  analisi
svolte, ecc., e 
- verbali delle prove, 
- i campioni, rappresentativi della produzione prevista.  L'organismo
notificato  puo'  chiedere  altri  campioni  dello  stesso  tipo   se
necessari a effettuare il programma di prove, 
- la documentazione che attesti  l'adeguatezza  delle  soluzioni  del
progetto tecnico. Questi elementi di prova  indicano  ogni  documento
che  sia  stato  utilizzato,  soprattutto  se  le  norme  armonizzate
pertinenti e/o le specificazioni tecniche non  sono  state  applicate
per intero. Gli elementi di prova devono comprendere, se  necessario,
i  risultati  di  prove  effettuate  dall'apposito  laboratorio   del
fabbricante, o da un altro laboratorio di prova,  a  proprio  nome  e
sotto la sua responsabilita'. 
4. L'organismo notificato deve: 
Per il prodotto: 
4.1. esaminare la documentazione tecnica e gli elementi di prova  per
valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto; 
Per i campioni: 
4.2. verificare che i campioni siano stati fabbricati  in  base  alla
documentazione  tecnica,  e  individuare  gli   elementi   progettati
conformemente alle  relative  disposizioni  delle  norme  armonizzate
pertinenti e/o alle  specificazioni  tecniche  nonche'  gli  elementi
progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme; 
4.3. effettuare o  far  effettuare  esami  e  prove  appropriate  per
controllare se, laddove il fabbricante abbia scelto di  applicare  le
soluzioni di cui alle relative norme armonizzate  e/o  specificazioni
tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate; 
4.4. effettuare o far  effettuare  esami  e  prove  appropriate,  per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle relative norme  armonizzate  e/o  caratteristiche  tecniche,  le
soluzioni  adottate  dal  fabbricante  soddisfino  le  corrispondenti
prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo; 
4.5. concordare con il fabbricante un luogo in cui saranno effettuati
gli esami e le prove. 
5. L'organismo notificato redige una  relazione  di  valutazione  che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
6. Se il tipo rispetta le prescrizioni del presente  decreto  che  si
applicano al prodotto interessato, l'organismo notificato rilascia al
fabbricante un certificato d'esame UE per tipo. Il  certificato  deve
indicare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame,
le condizioni di validita' e i dati  necessari  per  identificare  il
tipo omologato. Il certificato puo' avere uno o piu' allegati. 
Il  certificato  e  i  suoi  allegati  devono  contenere  ogni  utile
informazione che permetta di valutare  la  conformita'  dei  prodotti
fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo  del  prodotto
in funzione. 
Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto  che  ad
esso si applicano, l'organismo notificato rifiuta  di  rilasciare  un
certificato di esame UE per tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
7.  L'organismo   notificato   segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  omologato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda  ulteriori  indagini.
In  tal  caso,  l'organismo  notificato  informa  il  fabbricante  di
conseguenza. 
Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato,  detentore   della
documentazione tecnica relativa  al  certificato  dell'esame  UE  per
tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato  che  possano  influire
sulla conformita' del prodotto  alle  prescrizioni  fondamentali  del
presente decreto o sulle condizioni  di  validita'  del  certificato.
Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, nella forma  del
supplemento al certificato originario dell'esame UE per tipo. 
8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' notificanti
dei certificati d'esame UE per  tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati  o  ritirati  e  periodicamente,  o  a  richiesta,   rende
disponibile alle autorita' notificanti l'elenco dei  certificati  e/o
dei  supplementi  respinti,  sospesi  o   altrimenti   sottoposti   a
restrizioni. 
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati  dei
certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti,
ritirati, sospesi  o  altrimenti  sottoposti  a  restrizioni,  e,  su
richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. 
La Commissione europea,  gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi
notificati possono ottenere,  su  richiesta,  copia  dei  certificati
d'esame UE per tipo e/o  dei  relativi  supplementi.  La  Commissione
europea e gli Stati membri  possono  ottenere,  su  richiesta,  copia
della documentazione tecnica e dei risultati degli  esami  effettuati
dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una  copia
del  certificato  dell'esame  UE  per  tipo,  degli  allegati  e  dei
supplementi, nonche' l'archivio tecnico contenente la  documentazione
presentata dal fabbricante, fino alla scadenza  della  validita'  del
certificato. 
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  una
copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli  allegati  e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare  la
richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti
7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 
11. Un tipo di produzione di cui al presente modulo puo' applicarsi a
piu' varianti di prodotto, a condizione che: 
a) le differenze tra le  varianti  non  influiscano  sul  livello  di
sicurezza  e  su  altri  requisiti  riguardanti  le  prestazioni  del
prodotto; e 
b)  le  varianti  del  prodotto  siano  indicate  nel  corrispondente
certificato UE  per  tipo,  se  necessario  attraverso  modifiche  al
certificato originale.