(Allegato V)
 
 
                                                           Allegato V 
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) 
 
                MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATA 
                     SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 
 
    1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del  prodotto  e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera  agli  obblighi  di  cui  ai  punti  2  e  5  e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i
prodotti interessati, ai quali sono state applicate  le  disposizioni
di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di
esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente  decreto  ad
essi applicabili. 
    2. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei prodotti al tipo oggetto del certificato di esame  UE
e ai requisiti applicabili del presente decreto. 
    3. Verifica 
    L'organismo notificato prescelto dal fabbricante deve  effettuare
esami e prove adeguati, al fine di  controllare  la  conformita'  dei
prodotti al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del
tipo, e ai requisiti del presente decreto. 
    Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei  prodotti
ai requisiti pertinenti devono essere eseguiti esaminando e  provando
ogni prodotto come indicato al punto 4. 
    4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni
prodotto. 
    4.1. Tutti i prodotti devono  essere  esaminati  singolarmente  e
sottoposti  a  prove  adeguate,  definite  nelle   pertinenti   norme
armonizzate  e/o  a  prove  equivalenti  definite  nelle   pertinenti
specifiche  tecniche,  per  verificarne  la   conformita'   al   tipo
omologato, descritto nel certificato di  esame  UE  del  tipo  e  nei
requisiti pertinenti del presente decreto. 
    In mancanza di  una  norma  armonizzata,  l'organismo  notificato
interessato decide quali prove sono opportune. 
    4.2. L'organismo notificato deve  rilasciare  un  certificato  di
conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e apporre,  o
far apporre sotto la sua responsabilita', a ogni  prodotto  omologato
il proprio numero di identificazione. 
    Il  fabbricante  deve  tenere  i  certificati  di  conformita'  a
disposizione delle autorita' nazionali, a fini  d'ispezione,  per  un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato  immesso
sul mercato. 
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita' 
    5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e  conforme
al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE  del  tipo  e
rispondente ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il
fabbricante appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato   di   cui   al   punto   3,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ciascun  modello  di  prodotto  diverso  da  un
componente e deve tenerla a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da
un componente e' stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata. 
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente. 
    Previo accordo dell'organismo notificato di cui  al  punto  3,  e
sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' inoltre apporre  il
numero d'identificazione di tale organismo ai  prodotti  diversi  dai
componenti. 
    5.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente. 
    6. Previo accordo  dell'organismo  notificato,  e  sotto  la  sua
responsabilita', il fabbricante puo' apporre ai  prodotti  il  numero
d'identificazione  di  tale  organismo  nel  corso  del  processo  di
fabbricazione. 
    7. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante  possono  essere  adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la
sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel  mandato.  Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere agli obblighi di cui al
punto 2 incombenti sul fabbricante.