Allegato V
(Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATA
SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO
1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i
prodotti interessati, ai quali sono state applicate le disposizioni
di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di
esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad
essi applicabili.
2. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dei prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE
e ai requisiti applicabili del presente decreto.
3. Verifica
L'organismo notificato prescelto dal fabbricante deve effettuare
esami e prove adeguati, al fine di controllare la conformita' dei
prodotti al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del
tipo, e ai requisiti del presente decreto.
Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei prodotti
ai requisiti pertinenti devono essere eseguiti esaminando e provando
ogni prodotto come indicato al punto 4.
4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni
prodotto.
4.1. Tutti i prodotti devono essere esaminati singolarmente e
sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme
armonizzate e/o a prove equivalenti definite nelle pertinenti
specifiche tecniche, per verificarne la conformita' al tipo
omologato, descritto nel certificato di esame UE del tipo e nei
requisiti pertinenti del presente decreto.
In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato
interessato decide quali prove sono opportune.
4.2. L'organismo notificato deve rilasciare un certificato di
conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e apporre, o
far apporre sotto la sua responsabilita', a ogni prodotto omologato
il proprio numero di identificazione.
Il fabbricante deve tenere i certificati di conformita' a
disposizione delle autorita' nazionali, a fini d'ispezione, per un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso
sul mercato.
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e attestato di
conformita'
5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme
al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e
rispondente ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il
fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita'
dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di prodotto diverso da un
componente e deve tenerla a disposizione delle autorita' nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da
un componente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui e'
stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3, e
sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' inoltre apporre il
numero d'identificazione di tale organismo ai prodotti diversi dai
componenti.
5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato di conformita'
deve identificare il modello di componente per cui e' stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve accompagnare
ogni componente.
6. Previo accordo dell'organismo notificato, e sotto la sua
responsabilita', il fabbricante puo' apporre ai prodotti il numero
d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di
fabbricazione.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la
sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere agli obblighi di cui al
punto 2 incombenti sul fabbricante.