(Allegato V)
                             Allegato V 
 
Parte III dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto  legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
                              Parte III 
 
                         Valori di emissione 
 
                              Sezione 1 
 
Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili  diversi
da biomasse e da biogas 
1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti
all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare,  nelle
condizioni di esercizio  piu'  gravose,  i  seguenti  valori  limite,
riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento,
arresto e guasti. Il tenore volumetrico  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e  gassosi  e
pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite  sono  riferiti
al volume di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle  condizioni
normali. 
- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari  o
superiore al valore di soglia e  inferiore  a  1  MW  e  per  i  medi
impianti termici civili di cui  all'eccezione  prevista  all'articolo
283, comma 1, lettera d-bis), si applica  un  valore  limite  per  le
polveri totali pari a 50 mg/Nm³. 
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo  284,  comma
2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali  pari  a  50
mg/Nm³ e, dalla data  prevista  dall'articolo  286,  comma  1-bis,  i
valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo  previsti
dall'allegato  I  alla  parte  quinta  del   presente   decreto   per
l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti  di  potenza
termica inferiore a 3 MW. 
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo  284,  comma
2-bis, si applicano i valori limite di polveri,  ossidi  di  azoto  e
ossidi di zolfo  previsti  dall'allegato  I  alla  parte  quinta  del
presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di  potenza
termica inferiore a 3 MW. 
2. I controlli annuali dei valori di emissione  di  cui  all'articolo
286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286,  comma  4,  non
sono  richiesti  se  l'impianto  utilizza  i  combustibili   di   cui
all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e),
d), e) o i),  e  se  sono  regolarmente  eseguite  le  operazioni  di
manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192.  E'
fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4. 
3.  Per  i  medi  impianti  termici  civili  il  controllo   di   cui
all'articolo 286, comma 2, e' effettuato con frequenza  triennale  se
l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato  X,  Parte  I,
sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i),  e  se  sono
regolarmente eseguite le  operazioni  di  manutenzione  previste  dal
decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284,  comma
2-ter, si applica, fino al 31  dicembre  2028,  quanto  previsto  dal
punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo
e' in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla  registrazione
di cui all'articolo 284, comma 2-quater. 
 
                              Sezione 2 
 
       Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 
 
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X
devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti  ad
un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
piu' gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto  e  guasti.  I
valori limite sono riferiti al  volume  di  effluente  gassoso  secco
rapportato alle condizioni normali. 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare  prima  della
data prevista dall'articolo 286,  comma  1-bis)  e  impianti  termici
civili di potenza termica inferiore a  1  MW  alimentati  a  biomasse
solide. Valori riferiti  ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 11%. 
 
 
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           | >0,15 ÷ ≤1 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1]                                           | 100 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 500 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2)                                 | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
 
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e
0,15 MW si applica un valore di  emissione  per  le  polveri  di  200
mg/Nm³. 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biomasse solide. Valori da rispettare entro la data
prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un  tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. 
 
 
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           | >0,15 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1]                                           | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            | 525 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 650 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2]                             | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
 
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e
0,15 MW si applica un valore di  emissione  per  le  polveri  di  200
mg/Nm³. 
[2] Il valore limite si considera  rispettato  in  caso  di  impianti
alimentati esclusivamente a legna. 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica
a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse  solide.  Valori
riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. 
 
 
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           | >0,15 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1]                                           | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            | 525 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 500 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2]                             | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
 
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e
0,15 MW si applica un valore di  emissione  per  le  polveri  di  200
mg/Nm³. 
[2] Il valore limite si considera  rispettato  in  caso  di  impianti
alimentati esclusivamente a legna. 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biomasse liquide. Valori  da  rispettare  entro  la
data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti  ad  un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. 
 
 
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           |  >1 ÷ >3   |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri                                               | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            |            |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 650 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2)                                 | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica
a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. 
 
 
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           |  >1 ÷ >3   |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri                                               | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            |            |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 300 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2)                                 | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
 
 
 
                              Sezione 3 
 
        Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas 
 
1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui  all'allegato  X  devono
rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti  seguenti,
espressi  in  mg/Nm3  e   riferiti   ad   un'ora   di   funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,  esclusi  i
periodi di  avviamento,  arresto  e  guasti.  I  valori  limite  sono
riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle
condizioni normali. 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biogas  (valori  da  rispettare  prima  della  data
prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di
potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a  1
MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento e'  pari
al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso  di  motori  a
combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e  pari  al
3% in caso di altri impianti di combustione. 
 
 
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|          |Motori a combustione |Turbine a |   Altri impianti di   |
|          |       interna       |   gas    |      combustione      |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio  |                     |          |                       |
|organico  |                     |          |                       |
|totale    |                     |          |                       |
|(COT)     |      55 mg/Nm³      |    -     |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido |                     |          |                       |
|di        |                     |          |                       |
|carbonio  |                     |          |                       |
|(CO)      |     800 mg/Nm³      |100 mg/Nm³|      150 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|azoto     |                     |          |                       |
|(NO2)     |     500 mg/Nm³      |150 mg/Nm³|      300 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti  |                     |          |                       |
|inorganici|                     |          |                       |
|del cloro |                     |          |                       |
|sotto     |                     |          |                       |
|forma di  |                     |          |                       |
|gas o     |                     |          |                       |
|vapori    |                     |          |                       |
|(come HCI)|      10 mg/Nm³      | 5 mg/Nm³ |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista
dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno  di  riferimento
e' pari al 15% in volume nell'effluente gassoso  anidro  in  caso  di
motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas  e
pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. 
 
 
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|          |Motori a combustione |Turbine a |   Altri impianti di   |
|          |       interna       |   gas    |      combustione      |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio  |                     |          |                       |
|organico  |                     |          |                       |
|totale    |                     |          |                       |
|(COT)     |      55 mg/Nm³      |          |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido |                     |          |                       |
|di        |                     |          |                       |
|carbonio  |                     |          |                       |
|(CO)      |     300 mg/Nm³      |100 mg/Nm³|      150 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|azoto     |                     |200 mg/Nm³|                       |
|(NO2)     |     190 mg/Nm³      |   [1]    |      250 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|zolfo     |                     |          |                       |
|(SO2)     |      60 mg/Nm³      |60 mg/Nm³ |      200 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti  |                     |          |                       |
|inorganici|                     |          |                       |
|del cloro |                     |          |                       |
|sotto     |                     |          |                       |
|forma di  |                     |          |                       |
|gas o     |                     |          |                       |
|vapori    |                     |          |                       |
|(come HCI)|      4 mg/Nm³       | 5 mg/Nm³ |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
 
[1] Valore limite applicabile solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%. 
 
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica
a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati  a  biogas.  Il  tenore  di
ossigeno di riferimento  e'  pari  al  5%  in  volume  nell'effluente
gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari  al  15%
in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di  altri  impianti  di
combustione. 
 
 
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|          |Motori a combustione |Turbine a |   Altri impianti di   |
|          |       interna       |   gas    |      combustione      |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio  |                     |          |                       |
|organico  |                     |          |                       |
|totale    |                     |          |                       |
|(COT)     |      60 mg/Nm³      |    -     |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido |                     |          |                       |
|di        |                     |          |                       |
|carbonio  |                     |          |                       |
|(CO)      |     300 mg/Nm³      |100 mg/Nm³|      150 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|azoto     |                     |60 mg/Nm³ |                       |
|(NO2)     |     190 mg/Nm³      |   [1]    |      200 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|zolfo     |                     |          |                       |
|(SO2)     |      40 mg/Nm³      |40  mg/Nm³|      100 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti  |                     |          |                       |
|inorganici|                     |          |                       |
|del cloro |                     |          |                       |
|sotto     |                     |          |                       |
|forma di  |                     |          |                       |
|gas o     |                     |          |                       |
|vapori    |                     |          |                       |
|(come HCI)|      4 mg/Nm³       | 5 mg/Nm³ |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
 
[1] Valore limite applicabile solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%. 
 
 
                              Sezione 4 
 
   Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 
 
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione  delle  emissioni
previste dalle sezioni precedenti si  applicano  i  metodi  contenuti
nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti: 
- UNI EN 13284-1; 
- UNI EN 14792:2017; 
- UNI EN 15058:2017; 
- UNI 10393; 
- UNI EN 12619; 
- UNI EN 1911-1,2,3. 
2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme
tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti  relative  ai
punti di prelievo. 
3. Per la determinazione delle concentrazioni  di  ossidi  di  azoto,
monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e'
consentito  anche  l'utilizzo  di  strumenti  di   misura   di   tipo
elettrochimico. 
4. Per gli impianti di cui alla sezione II o  alla  sezione  III,  in
esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono essere utilizzati i metodi in uso ai  sensi  della  normativa
previgente.