Allegato V
Parte III dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
Parte III
Valori di emissione
Sezione 1
Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi
da biomasse e da biogas
1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti
all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare, nelle
condizioni di esercizio piu' gravose, i seguenti valori limite,
riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento,
arresto e guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente
gassoso anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e
pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti
al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni
normali.
- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o
superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW e per i medi
impianti termici civili di cui all'eccezione prevista all'articolo
283, comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le
polveri totali pari a 50 mg/Nm³.
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma
2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50
mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i
valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per
l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza
termica inferiore a 3 MW.
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma
2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e
ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del
presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza
termica inferiore a 3 MW.
2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo
286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non
sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui
all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e),
d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di
manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. E'
fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4.
3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui
all'articolo 286, comma 2, e' effettuato con frequenza triennale se
l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, Parte I,
sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono
regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal
decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma
2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal
punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo
e' in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione
di cui all'articolo 284, comma 2-quater.
Sezione 2
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X
devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad
un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I
valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco
rapportato alle condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima della
data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici
civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse
solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 11%.
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ ≤1 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1] | 100 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO) | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2) | 500 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e
0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200
mg/Nm³.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biomasse solide. Valori da rispettare entro la data
prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1] | 50 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO) | 525 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2) | 650 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2] | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e
0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200
mg/Nm³.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti
alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica
a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori
riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1] | 50 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO) | 525 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2) | 500 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2] | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e
0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200
mg/Nm³.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti
alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biomasse liquide. Valori da rispettare entro la
data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti ad un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW | >1 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri | 50 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO) | |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2) | 650 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica
a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide.
+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW | >1 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri | 50 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO) | |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2) | 300 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
Sezione 3
Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas
1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X devono
rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti seguenti,
espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un'ora di funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i
periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono
riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle
condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biogas (valori da rispettare prima della data
prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di
potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1
MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento e' pari
al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a
combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al
3% in caso di altri impianti di combustione.
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
| |Motori a combustione |Turbine a | Altri impianti di |
| | interna | gas | combustione |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio | | | |
|organico | | | |
|totale | | | |
|(COT) | 55 mg/Nm³ | - | 30 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido | | | |
|di | | | |
|carbonio | | | |
|(CO) | 800 mg/Nm³ |100 mg/Nm³| 150 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di | | | |
|azoto | | | |
|(NO2) | 500 mg/Nm³ |150 mg/Nm³| 300 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti | | | |
|inorganici| | | |
|del cloro | | | |
|sotto | | | |
|forma di | | | |
|gas o | | | |
|vapori | | | |
|(come HCI)| 10 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | 30 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre
2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista
dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di riferimento
e' pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di
motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e
pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
| |Motori a combustione |Turbine a | Altri impianti di |
| | interna | gas | combustione |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio | | | |
|organico | | | |
|totale | | | |
|(COT) | 55 mg/Nm³ | | 30 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido | | | |
|di | | | |
|carbonio | | | |
|(CO) | 300 mg/Nm³ |100 mg/Nm³| 150 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di | | | |
|azoto | |200 mg/Nm³| |
|(NO2) | 190 mg/Nm³ | [1] | 250 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di | | | |
|zolfo | | | |
|(SO2) | 60 mg/Nm³ |60 mg/Nm³ | 200 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti | | | |
|inorganici| | | |
|del cloro | | | |
|sotto | | | |
|forma di | | | |
|gas o | | | |
|vapori | | | |
|(come HCI)| 4 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | 30 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo
superiore al 70%.
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica
a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di
ossigeno di riferimento e' pari al 5% in volume nell'effluente
gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15%
in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di
combustione.
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
| |Motori a combustione |Turbine a | Altri impianti di |
| | interna | gas | combustione |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio | | | |
|organico | | | |
|totale | | | |
|(COT) | 60 mg/Nm³ | - | 30 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido | | | |
|di | | | |
|carbonio | | | |
|(CO) | 300 mg/Nm³ |100 mg/Nm³| 150 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di | | | |
|azoto | |60 mg/Nm³ | |
|(NO2) | 190 mg/Nm³ | [1] | 200 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di | | | |
|zolfo | | | |
|(SO2) | 40 mg/Nm³ |40 mg/Nm³| 100 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti | | | |
|inorganici| | | |
|del cloro | | | |
|sotto | | | |
|forma di | | | |
|gas o | | | |
|vapori | | | |
|(come HCI)| 4 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | 30 mg/Nm³ |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo
superiore al 70%.
Sezione 4
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni
previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti
nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti:
- UNI EN 13284-1;
- UNI EN 14792:2017;
- UNI EN 15058:2017;
- UNI 10393;
- UNI EN 12619;
- UNI EN 1911-1,2,3.
2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme
tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai
punti di prelievo.
3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto,
monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e'
consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo
elettrochimico.
4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa
previgente.