Allegato 5
Art. 7.
Adempimenti per cittadini ed imprese
Agli esclusivi fini di cui all'art. 7, comma 1 della legge 11
novembre 2011, n. 180, gli oneri informativi di nuova introduzione
sono i seguenti:
a) ai sensi dell'art. 3, comma, 3, la presentazione
dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati superati
anche per una sola sostanza, resa ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione
tecnica e comunicata agli enti di cui al comma 1, che conclude il
procedimento;
b) ai sensi dell'art. 4, comma 3 la presentazione all'Autorita'
competente della relazione di valutazione del rischio e dell'istanza
conclusione procedimento in caso in cui le concentrazioni riscontrate
risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e
potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato;
c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, la presentazione, della
relazione di valutazione di rischio e del progetto degli interventi
da attuare se all'esito della valutazione del rischio le
concentrazioni riscontrate nel suolo sono incompatibili con
l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di
allevamento su di esso praticato.
Con riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 242 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oneri informativi
eliminati sono i seguenti:
a) ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di caratterizzazione
all'autorita' competente;
b) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati del piano di
caratterizzazione all'autorita' competente;
c) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati della procedura
di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio;
d) ai sensi dell'art. 242, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di monitoraggio per
la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in
ordine alle concentrazioni soglia di rischio;
e) ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la comunicazione all'autorita' competente della
relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio per la
verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine
alla concentrazione soglia di rischio.