Allegato 5 Art. 7. Adempimenti per cittadini ed imprese Agli esclusivi fini di cui all'art. 7, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180, gli oneri informativi di nuova introduzione sono i seguenti: a) ai sensi dell'art. 3, comma, 3, la presentazione dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati superati anche per una sola sostanza, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica e comunicata agli enti di cui al comma 1, che conclude il procedimento; b) ai sensi dell'art. 4, comma 3 la presentazione all'Autorita' competente della relazione di valutazione del rischio e dell'istanza conclusione procedimento in caso in cui le concentrazioni riscontrate risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato; c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, la presentazione, della relazione di valutazione di rischio e del progetto degli interventi da attuare se all'esito della valutazione del rischio le concentrazioni riscontrate nel suolo sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato. Con riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oneri informativi eliminati sono i seguenti: a) ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di caratterizzazione all'autorita' competente; b) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati del piano di caratterizzazione all'autorita' competente; c) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati della procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio; d) ai sensi dell'art. 242, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di monitoraggio per la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine alle concentrazioni soglia di rischio; e) ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la comunicazione all'autorita' competente della relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio per la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine alla concentrazione soglia di rischio.