Allegato 5
Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e
Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose
1.34 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.35 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non
superando le 200 unita'.
1.36 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine.
1.37 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.38 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e'
affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei
riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.39 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.41 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.42 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.
1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.44 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili
del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive
confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione.
3.8 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020