Allegato E
"Allegato 22"
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI
DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
1. Il presente protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e
modificato per recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico
Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione
civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020,
trasmesso dal Ministro della salute con nota del 3 settembre u.s.
(prot. n. 63) - integra le linee guida per lo svolgimento delle
attivita' didattiche e curriculari nelle universita', applicabili in
quanto compatibili anche alle istituzioni a.f.a.m., di cui
all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020.
Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal documento
CRUI "Modalita' di ripresa delle attivita' didattiche AA 2020/21
nelle Universita'" con le allegate raccomandazioni del predetto
Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'universita'
e della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020 - descrivono,
infatti, tutte le misure ed i comportamenti da tenere per la
"prevenzione primaria" dell'infezione da SARS-CoV-2, atti cioe' a
ridurre l'esposizione al virus.
Il presente protocollo, invece, specifica una linea di attivita'
(gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule
universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione secondaria"
dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei
casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione tempestiva dei
relativi contatti stretti o casuali.
2. La procedura descritta nel presente protocollo richiede una
collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei e
l'Autorita' Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene
e Sanita' Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali, al fine di predisporre tempestivamente ed
efficacemente le appropriate misure di prevenzione.
In proposito, in ciascun Ateneo deve essere identificato un
referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo
di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente
Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale
degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato
dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 laddove costituita,
rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorita'
Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo
in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi
COVID-19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario per
COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilita' mettono in atto,
inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a
studenti con disabilita', eventualmente, ove necessario, disponendo
procedure dedicate.
3. Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e
sospetti di COVID-19 e' che gli Atenei si dotino di sistemi che
consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni
corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento
all'aula e al giorno).
Tali elenchi devono essere predisposti e devono essere conservati
per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a
disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli
per eventuali attivita' di contact tracing. Tali sistemi possono
essere i sistemi informatizzati di prenotazione da parte degli
studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di
codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente, ... )
e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o al turno. E'
importante infatti ricordare che le linee guida prevedono che nella
fase 3 la didattica sia erogata con modalita' mista, con il docente
in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da casa.
Cio' impone la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in
modo da programmare le opportune turnazioni. Tale organizzazione
dell'erogazione implica la conoscenza dell'elenco degli studenti
ammessi a frequentare in presenza.
4. Nel caso in cui l'Ateneo venga a conoscenza, attraverso
l'Autorita' Sanitaria Competente, di un caso confermato di COVID-19
riferito a uno studente o a un docente presente in aula o al
personale tecnico amministrativo preposto alle attivita' di supporto
alla didattica, in un determinato giorno, collabora, attraverso gli
Uffici della Sicurezza con l'autorita' sanitaria competente
(Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure necessarie.
In particolare sempre in raccordo con il DdP dispongono la chiusura
dell'aula e la disinfezione e sanificazione della stessa, secondo le
procedure previste dai protocolli in vigore; supportano l'attivita'
di contact tracing trasmettendo contestualmente all'Autorita'
Sanitaria Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico
amministrativo e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al
turno con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni
precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del tampone e la
data d'inizio dell'isolamento. Inoltre a tali studenti, docenti e
personale tecnico amministrativo gli Uffici della Sicurezza inviano,
sempre in accordo con DdP comunicazione raccomandando, in via
cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi
e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell'Autorita'
Sanitaria Competente. Spetta infatti all'Autorita' Sanitaria
Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e
l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es.
quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). La ripresa delle
attivita' didattiche in presenza sono subordinate all'esito
dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento
di Prevenzione.
In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da
parte dell'Autorita' Sanitaria Competente si consiglia per gli
studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a supporto
della didattica la ripresa dell'attivita' in presenza solo al termine
di un periodo di quindici giorni, anche in considerazione che
l'attivita' didattica puo' proseguire on-line e non e' quindi
sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le attivita'
curriculari (esami di profitto, esami di lauree, ...)
5. Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attivita'
curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioe' un soggetto
con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia
compatibile con Covid-19), questo va immediatamente dotato di
mascherina chirurgica (qualora non ne fosse gia' dotato) e
adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un'area di
isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente
necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno indossare
mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla
situazione di stare ad almeno un metro di distanza. E' necessario
provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al
piu' presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di
base (MMG) o in sua assenza l'USCA o il DdP per la valutazione
clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la
sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria.
Non e' indicata, in questo caso, la sospensione dell'attivita'
didattica in presenza, che ovviamente sara' disposta in caso di
conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto confermato,
inneschera' la procedura di cui al precedente punto 4.
6. Al fine di facilitare il tracciamento e l'identificazione dei
contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i casi
di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico
amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi della
app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi
dell'Ateneo