(Allegato 6)
                                                           Allegato 6 
 
                                                         (Articolo 7) 
 
                 Campionamento e analisi dei rifiuti 
 
    Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche   per   la
caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di   conformita'   sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della  discarica,  da   persone   ed   istituzioni   indipendenti   e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata  esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e  un  efficace  sistema  di
controllo  della  qualita'.  Il  campionamento  e  le  determinazioni
analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o  dai
gestori qualora essi abbiano costituito  un  appropriato  sistema  di
garanzia   della   qualita',   compreso   un   controllo    periodico
indipendente. 
    1.  Metodo  di  campionamento  ed  analisi  del  rifiuto   urbano
biodegradabile 
    Il campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre  alla
successiva  analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto   della
composizione merceologica, secondo  il  metodo  di  campionamento  ed
analisi Irsa, Cnr, Norma CII-Uni 9246. 
    2. Analisi degli  eluati  e  dei  rifiuti  Il  campionamento  dei
rifiuti ai fini  della  loro  caratterizzazione  chimico-fisica  deve
essere  effettuato   in   modo   tale   da   ottenere   un   campione
rappresentativo secondo i criteri,  le  procedure,  i  metodi  e  gli
standard di cui alla norma Uni  10802  «Rifiuti  liquidi,  granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e  preparazione  ed  analisi
degli eluati» e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002. Le  prove  di
eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2,  5,
5a e 6 dell'Allegato 4 sono effettuate secondo  le  metodiche  per  i
rifiuti monolitici e granulari  di  cui  alla  Norma  Uni  10802.  La
valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi (Anc), e'
effettuata secondo le metodiche  Cen/Ts  14997  o  Cen/Ts  14429.  La
determinazione degli  analiti  negli  eluati  e'  effettuata  secondo
quanto previsto dalla norma Uni 10802. Per la determinazione del  Doc
si applica la norma Uni En 1484.  I  risultati  delle  analisi  degli
eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si
applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale
valore di concentrazione, effettuando i test di cessione  secondo  le
metodiche di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato espresso
in  mg/kg  di  sostanza  secca  diviso  per   un   fattore   10.   La
determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma  C10-C40  e'
effettuata secondo la norma Uni  En  14039.  Per  la  digestione  dei
rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme  Uni
En 13656 e Uni En 13657. La determinazione del Toc  nel  rifiuto  tal
quale e' effettuata secondo la norma Uni En 13137. Il  calcolo  della
sostanza secca e' effettuato secondo  la  norma  Uni  En  14346.  Per
determinare se un rifiuto si trova nello stato solido  o  liquido  si
applica  il  procedimento  riportato  nella  norma  Uni   10802.   La
determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario:  28,
52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153,  170,  177,  180,
183, 187; congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77,  81,
105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.  Le  determinazioni
analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle
norme  sopra  riportate  devono  essere  effettuate  secondo   metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. 
    3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto 
    Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue. 
    3.1 Analisi del rifiuto 
    Il  contenuto  di  amianto  in  peso  deve   essere   determinato
analiticamente   utilizzando   una   delle    metodiche    analitiche
quantitative previste dal decreto ministeriale 6 settembre  1994  del
Ministro della sanita', la percentuale in peso di  amianto  presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al  valore  del  rifiuto
iniziale. La densita' apparente e'  determinata  secondo  le  normali
procedure  di  laboratorio  standardizzate,  con   utilizzazione   di
specifica  strumentazione  (bilancia  idrostatica,  picnometro).   La
densita' assoluta e' determinata come  media  pesata  delle  densita'
assolute  dei  singoli  componenti  utilizzati  nelle  operazioni  di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti  nel  materiale
finale. La densita'  relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la
densita' apparente e la densita' assoluta. L'indice di rilascio  I.R.
e' definito come:  I.R.  =  frazione  ponderale  di  amianto/densita'
relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la %  in  peso  di
amianto/100). L'indice di rilascio deve essere misurato  sul  rifiuto
trattato,  dopo  che  esso  ha  acquisito   le   caratteristiche   di
compattezza e solidita'. La prova deve essere eseguita  su  campioni,
privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo  non
inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve  essere
eseguita secondo le modalita' indicate nel piano  di  sorveglianza  e
controllo. 
    3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto 
    Vanno adottate le tecniche analitiche di  microscopia  ottica  in
contrasto di fase (Mofc); per  la  valutazione  dei  risultati  delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati
nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'.