(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
                                                (articolo 9, comma 4) 
 
              Determinazione dei criteri di valutazione 
                    delle domande di agevolazione 
 
  Le  domande  di  agevolazione  che   superano   le   verifiche   di
ammissibilita' di cui all'articolo 9, comma 4,  sono  successivamente
valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti
criteri: 
    a) Caratteristiche del soggetto  proponente.  Per  tale  criterio
sono attribuiti fino a 32 punti, sulla base dei seguenti indicatori: 
      i. copertura finanziaria  delle  immobilizzazioni,  determinato
sulla base del  rapporto,  relativamente  agli  ultimi  due  esercizi
finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a
medio-lungo termine sul totale  dell'importo  delle  immobilizzazioni
(massimo 8 punti); 
      ii. copertura degli oneri finanziari,  determinato  sulla  base
del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari,  tra
l'importo  del  margine  operativo  lordo  e  l'importo  degli  oneri
finanziari (massimo 8 punti); 
      iii.  indipendenza  finanziaria,  determinato  sulla  base  del
rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari,  tra  il
totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale  del  passivo
(massimo 8 punti); 
      iv. incidenza  della  gestione  caratteristica  sul  fatturato,
determinato sulla base del rapporto, relativamente  agli  ultimi  due
esercizi finanziari, tra l'importo  del  margine  operativo  lordo  e
l'importo del fatturato (massimo 8 punti); 
    b) Qualita' della proposta. Per  tale  criterio  sono  attribuiti
fino a 48 punti, sulla base dei seguenti indicatori: 
      i. qualita' della proposta progettuale,  calcolato  sulla  base
del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti  nelle  tipologie
tecnologiche di cui all'allegato n.1 e il totale  degli  investimenti
proposti (massimo 28 punti); 
      ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra
l'ammontare  complessivo  degli  investimenti  ammessi  corredati  di
adeguati preventivi e l'importo  totale  degli  investimenti  ammessi
(massimo 10 punti); 
      iii. sostenibilita' economica dell'investimento, calcolato come
grado di copertura dell'investimento assicurato  dal  buon  andamento
della gestione caratteristica dell'impresa,  riscontrato  sulla  base
del  rapporto  tra  l'importo  del  margine  operativo  lordo   medio
registrato  negli  ultimi  due  esercizi  finanziari  e   l'ammontare
complessivo degli investimenti ammessi (massimo 10 punti). 
    c) Sostenibilita' ambientale del programma di  investimento.  Per
tale criterio sono  attribuiti  fino  a  20  punti,  sulla  base  dei
seguenti indicatori: 
      i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso
il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza  del
programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato  2  (massimo  6
punti); 
      ii.  programma  volto  al  miglioramento  della  sostenibilita'
energetica  dell'impresa,  riducendone   il   fabbisogno   energetico
rispetto ai consumi medi pregressi di energia  primaria,  determinato
come  capacita'  del   programma   di   determinare   un   "risparmio
energetico", attraverso l'adozione di una o piu' delle misure di  cui
all'allegato 3, non inferiore al 10% (massimo 6 punti); 
      iii. contributo al  raggiungimento  degli  obiettivi  climatici
fissati  dall'Unione  europea,   comprovato   da   perizia   giurata,
rilasciata  da  un   professionista   iscritto   al   relativo   albo
professionale, intesa come capacita' del programma di investimento di
contribuire  al  raggiungimento  di  uno  o  entrambi  gli  obiettivi
climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e  "adattamento  ai
cambiamenti climatici" individuati dall'articolo  9  del  regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  18  giugno
2020, secondo i criteri di vaglio tecnico  definiti  dal  regolamento
delegato (UE) 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno  2021
(massimo 5 punti); 
      iv. adesione, alla data di presentazione della domanda,  ad  un
sistema di gestione ambientale, quale, a titolo  esemplificativo,  la
certificazione ISO140001, ISO 50001 e  il  Regolamento  EMAS,  ovvero
possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa  alla
linea  di  produzione  oggetto  del  programma  di  investimento  con
l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore  a  3
(tre) anni dalla predetta data (massimo 3 punti).