Allegato 5 (articolo 9, comma 4) Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilita' di cui all'articolo 9, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri: a) Caratteristiche del soggetto proponente. Per tale criterio sono attribuiti fino a 32 punti, sulla base dei seguenti indicatori: i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni (massimo 8 punti); ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari (massimo 8 punti); iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo (massimo 8 punti); iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato (massimo 8 punti); b) Qualita' della proposta. Per tale criterio sono attribuiti fino a 48 punti, sulla base dei seguenti indicatori: i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n.1 e il totale degli investimenti proposti (massimo 28 punti); ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi (massimo 10 punti); iii. sostenibilita' economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi (massimo 10 punti). c) Sostenibilita' ambientale del programma di investimento. Per tale criterio sono attribuiti fino a 20 punti, sulla base dei seguenti indicatori: i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato 2 (massimo 6 punti); ii. programma volto al miglioramento della sostenibilita' energetica dell'impresa, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacita' del programma di determinare un "risparmio energetico", attraverso l'adozione di una o piu' delle misure di cui all'allegato 3, non inferiore al 10% (massimo 6 punti); iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacita' del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno 2021 (massimo 5 punti); iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione ISO140001, ISO 50001 e il Regolamento EMAS, ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data (massimo 3 punti).