(Allegato E)
                                                           Allegato E 
 
        PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA 
    DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE 
     (veicoli di categoria M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) 
                        [articolo 4, comma 2] 
 
1. Requisiti Generali 
1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica  devono  essere  conformi
alle norme  cogenti  per  l'omologazione  del  veicolo  (direttive  e
regolamenti CE/UE ed UNECE) e per la  circolazione  stradale  (codice
della strada). I riferimenti alle  norme  UE  oppure  UNECE  indicati
dalla lettera a) alla lettera d) del punto 2  si  intendono  relativi
alla versione obbligatoria  per  l'omologazione  di  un  nuovo  tipo,
vigente al momento della presentazione della domanda di  omologazione
del sistema di riqualificazione  elettrica  di  cui  all'articolo  4,
comma 1. 
1.2 I sistemi di cui al punto 1.1 devono  salvaguardare  l'originaria
conformita' alle pertinenti prescrizioni  tecniche  dei  veicoli  sui
quali sono installati. 
1.3 La potenza del motopropulsore  elettrico,  nel  caso  in  cui  si
proceda a variazioni della  catena  cinematica,  quali,  ad  esempio,
albero di trasmissione,  coppia  conica,  rapporto  di  cambio,  deve
essere  compresa  nell'intervallo  chiuso  [65/100,  100/100]   della
potenza massima del motore originale endotermico e la coppia  massima
non deve essere maggiore di quella del  motore  originario.  Qualora,
invece, la catena cinematica  rimanga  immutata  l'intervallo  chiuso
[65/100, 100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia. 
 
2. Prove 
La verifica di idoneita' di un sistema di riqualificazione  elettrica
e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte: 
a)  conformita'  al  regolamento  UNECE  10,  recante   "disposizioni
uniformi relative all'omologazione  di  veicoli  riguardo  alla  loro
compatibilita' elettromagnetica" e successivi emendamenti"; 
b)  conformita'  al  regolamento  UNECE  100,  recante  "disposizioni
uniformi relative all'omologazione di veicoli  riguardo  a  requisiti
specifici del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti; 
c) conformita' al regolamento UNECE 101 [solo  categorie  M1  e  N1],
recante  "disposizioni  uniformi   relative   all'omologazione,   fra
l'altro, di veicoli delle categorie M1 e N1 con  solo  motopropulsore
elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo  di  energia
elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi emendamenti; 
d)  conformita',  ove   applicabile,   alla   direttiva   2014/35/UE,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  del   materiale
elettrico  destinato  a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
tensione; 
e)  omologazione  del  propulsore   elettrico   in   conformita'   al
regolamento UNECE 85, recante "disposizioni  uniformi  relative,  fra
l'altro,  all'omologazione  dei   gruppi   motopropulsori   elettrici
destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie  M  ed
N, per quanto riguarda la misurazione della  potenza  netta  e  della
potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici"; 
f) in funzione delle modifiche  introdotte  rispetto  al  veicolo  di
base,  conformita'  -  per  le  parti  modificate  -  delle  seguenti
prescrizioni con riferimento alla medesima norma applicata al veicolo
di base: 
    f1) comportamento del  dispositivo  di  guida  (sforzo  massimo):
    regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 79; 
    f2) frenatura: regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento
    UNECE 13 o 13H se il veicolo e' dotato di freni  a  rigenerazione
    elettrica; 
    f3) finiture interne [solo  M1]:  regolamento  (CE)  n.  661/2009
    ovvero al regolamento UNECE 21; f4) tachimetro: regolamento  (CE)
    n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 39; 
    f5) identificazione dei comandi:  regolamento  (CE)  n.  661/2009
    ovvero al regolamento UNECE 121; 
    f6)   sbrinamento/disappannamento    [solo    M1]:    regolamento
    672/2010/UE; 
    f7) sistemi di riscaldamento: regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero
    al  regolamento  UNECE  122;  f8)  masse   e   dimensioni   [M1]:
    regolamento 1230/2012/UE; 
    f9) dispositivi di limitazione della velocita' [solo  M2  e  M3]:
    regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 89; 
    f10) infiammabilita' [solo  M3]:  regolamento  (CE)  n.  661/2009
    ovvero al regolamento UNECE 118; 
    f11) caratteristiche degli autobus [solo M2  e  M3]:  regolamento
    (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 107; 
    f12) urto frontale [solo M1 con massa < 2,5t]:  regolamento  (CE)
    n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 94; 
    f13) urto laterale [solo M1 e N1 in cui il "punto di  riferimento
    del sedile - punto R" - del sedile piu' basso sia situato a  meno
    di 700 mm sopra  il  livello  del  suolo]:  regolamento  (CE)  n.
    661/2009 ovvero al regolamento UNECE 95; 
    f14)   installazione   ed   allineamento   dei   dispositivi   di
    illuminazione: regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento
    UNECE 48; 
    f15)  verifiche  e  prove  specifiche,  per   i   casi   indicati
    all'articolo 3, comma 3, del presente  regolamento,  in  funzione
    delle modifiche introdotte. 
 
Per tutte le prescrizioni di cui ai punti da f1) a f14) si  applicano
le prescrizioni previste  dalle  corrispondenti  direttive  CEE/CE/UE
all'atto  dell'omologazione  del  veicolo,  anche  se  abrogate   dal
regolamento (CE) n. 661/2009, qualora il veicolo di  base  sia  stato
cosi' omologato. 
Qualora le prescrizioni di cui alle lettere da f1) a f14) del veicolo
base facciano riferimento  a  regolamenti  UNECE,  anche  il  veicolo
munito del sistema di riqualificazione elettrica deve essere conforme
alle medesime prescrizioni UNECE. 
Per le prescrizioni di cui alle lettere f12) e f13),  il  veicolo  si
ritiene conforme qualora la sistemazione del propulsore  elettrico  e
degli organi connessi non modifichi in modo sostanziale l'assetto del
veicolo per quanto riguarda la distribuzione delle masse  sugli  assi
che devono rientrare, a tale fine, entro un +/- 20 per cento rispetto
a quella del  veicolo  originario  per  ogni  asse  mentre  la  massa
complessiva non deve essere superiore di oltre l'8 per cento. 
Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato  in
Italia, rappresentativo della famiglia di  veicoli  come  individuato
dal costruttore del sistema di  riqualificazione  elettrica  d'intesa
con il servizio tecnico incaricato delle prove. 
Il veicolo deve  essere  in  buone  condizioni,  adeguato  ad  essere
oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema
di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per  i
successivi esemplari tale  verifica  deve  essere  redatta  sotto  la
responsabilita' dell'installatore. In ogni caso, il  veicolo  oggetto
della  riqualificazione  elettrica  deve  essere  in  regola  con  le
prescrizioni 
Il veicolo base  prescelto  per  le  prove  deve  essere  certificato
secondo  le  prescrizioni   del   regolamento   UNECE   10,   recante
"disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli  riguardo
alla  loro  compatibilita'  elettromagnetica"  ovvero  in  base  alla
direttiva  72/245/CEE  come   modificata   almeno   dalla   direttiva
2004/104/CE. Qualora il veicolo base non risulti conforme alle  norme
anzidette,  lo  stesso  veicolo  deve  essere  verificato  nella  sua
interezza secondo il regolamento UNECE 10. 
Per  i  casi  indicati  all'articolo  3,  comma   3,   del   presente
regolamento, le verifiche e prove necessarie  per  accertare  che  le
modifiche  effettuate  assicurino  un  livello  di  sicurezza  e   di
prestazioni non inferiori a quello  del  veicolo  originario  debbono
essere effettuate sul tipo di  veicolo  sul  quale  e'  destinato  il
sistema di riqualificazione elettrica. 
Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad
una delle certificazioni anzidette. 
 
3. Ulteriori prescrizioni 
Il  veicolo  deve  essere  dotato  di  un  dispositivo  acustico  per
segnalare  in  modo  continuo  e  adeguato  la  propria  presenza  in
prossimita' di aree accessibili ad utenza  pedonale  (AVAS)  conforme
all'allegato VIII del regolamento 540/2014/UE ovvero  al  regolamento
UNECE 138. 
Il veicolo deve essere munito di un dispositivo di sicurezza  per  la
sosta. L'eventuale  mancata  attivazione  di  tale  dispositivo  deve
essere segnalata  tramite  un  meccanismo  ad  avviso  ottico  ovvero
acustico ovvero meccanico. 
Il serbatoio del combustibile convenzionale  [benzina  o  gasolio]  e
quelli di LPG o CNG, eventualmente presenti, per l'alimentazione  del
motopropulsore, devono essere rimossi  o  resi  inutilizzabili  prima
dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica. 
Non devono essere modificati i  dispositivi  di  sicurezza  attiva  e
passiva del veicolo base, obbligatori  per  l'omologazione.  In  caso
contrario  dovranno  essere  ripetute  le  corrispondenti  prove   di
omologazione.