Allegato V (articolo 13, comma 2) (Scadenziario) a) Fase di programmazione: - 30 novembre 2022 per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 (Art. 8, comma 2) - 30 novembre 2022 per l'invio dei sottoprogrammi regionali, provinciali e ministeriali. (Art.4) - 30 giugno per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti (Art. 8, comma 2) b) Fase di attuazione: - 15 marzo per la presentazione delle domande; (art. 10) - 30 aprile per la comunicazione da parte delle Amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni; (art. 9, comma 4) - 15 maggio per la comunicazione da parte di AGEA Coordinamento delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni al Ministero; (art. 9, comma 4) - 30 giugno per la comunicazione da parte delle Amministrazioni al Ministero e ad AGEA della modifica dei sottoprogrammi; (art. 9, comma 2) - 31 dicembre termine di effettuazione delle spese. (Art. 9, comma 5) c) Fase di rendicontazione: - le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1 agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente. (Art. 9, comma 5) - 31 marzo per la trasmissione ad AGEA Coordinamento, da parte degli Organismi pagatori, dell'elenco dei pagamenti effettuati l'anno apistico precedente e di una sintesi delle somme andate in economia per il successivo inoltro al Ministero (Art. 7, comma 1, ottavo trattino) - 15 aprile per la trasmissione da parte delle Amministrazioni al Ministero delle relazioni annuali sulle azioni concluse. (art. 13) NB: Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo, con le eccezioni della scadenza del 31 dicembre (termine di effettuazione delle spese di cui al quinto trattino del punto b) e del 15 ottobre per la conclusione delle liquidazioni degli aiuti ai beneficiari (primo trattino del punto c), che non sono derogabili.