(Allegato V)
                  Allegato V (articolo 13, comma 2) 
                           (Scadenziario) 
 
a) Fase di programmazione: 
       - 30 novembre 2022 per la comunicazione da parte del Ministero
         alle Amministrazioni della ripartizione dei  fondi  per  gli
         esercizi 2023 e 2024 (Art. 8, comma 2) 
       - 30 novembre 2022 per l'invio dei  sottoprogrammi  regionali,
         provinciali e ministeriali. (Art.4) 
       - 30 giugno per la comunicazione da parte del  Ministero  alle
         Amministrazioni  della  ripartizione  dei  fondi   per   gli
         esercizi 2025 e seguenti (Art. 8, comma 2) 
 
b) Fase di attuazione: 
       - 15 marzo per la presentazione delle domande; (art. 10) 
       - 30   aprile   per   la   comunicazione   da   parte    delle
         Amministrazioni agli Organismi pagatori  delle  economie  di
         spesa o di ulteriori fabbisogni; (art. 9, comma 4) 
       - 15  maggio  per  la   comunicazione   da   parte   di   AGEA
         Coordinamento  delle  economie  di  spesa  o  di   ulteriori
         fabbisogni al Ministero; (art. 9, comma 4) 
       - 30   giugno   per   la   comunicazione   da   parte    delle
         Amministrazioni al Ministero e ad AGEA  della  modifica  dei
         sottoprogrammi; (art. 9, comma 2) 
       - 31 dicembre termine di effettuazione delle spese.  (Art.  9,
         comma 5) 
 
c) Fase di rendicontazione: 
       - le azioni portate a termine  entro  il  31  luglio,  saranno
         liquidate ai  beneficiari  non  oltre  la  scadenza  del  15
         ottobre mentre, le azioni  espletate  dal  1  agosto  al  31
         dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma  non
         oltre il 15 marzo dell'anno seguente. (Art. 9, comma 5) 
       - 31 marzo per la trasmissione ad AGEA Coordinamento, da parte
         degli  Organismi   pagatori,   dell'elenco   dei   pagamenti
         effettuati l'anno apistico precedente e di una sintesi delle
         somme andate  in  economia  per  il  successivo  inoltro  al
         Ministero (Art. 7, comma 1, ottavo trattino) 
       - 15 aprile per la trasmissione da parte delle Amministrazioni
         al Ministero delle relazioni annuali sulle azioni  concluse.
         (art. 13) 
 
NB: Qualora le sopraindicate  scadenze  dovessero  cadere  in  giorni
festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati
al  successivo  primo  giorno  lavorativo,  con  le  eccezioni  della
scadenza del 31 dicembre (termine di effettuazione delle spese di cui
al quinto trattino del punto b) e del 15 ottobre per  la  conclusione
delle liquidazioni degli aiuti ai  beneficiari  (primo  trattino  del
punto c), che non sono derogabili.