(Allegato 5-art 1)
                                                           Allegato 5 
 
Disciplina applicabile alle istanze presentate prima della entrata in
vigore del presente decreto 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico,  incluse  le
prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di  mostre
sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e  salute
per i  fantini  e  per  gli  equidi,  in  conformita'  alla  presente
ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante. 
    2.  Sono  escluse  dal  campo  di  applicazione  della   presente
ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti
e  nei  percorsi  ufficialmente  autorizzati  dal  Ministero  per  le
politiche agricole alimentari e forestali e  dal  CONI  attraverso  i
propri organismi di  riferimento  e  le  organizzazioni  riconosciute
dallo stesso  ivi  compresi  gli  enti  di  promozione  sportiva  che
includono  nei  propri  statuti  le  discipline  cui  afferiscono  le
manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che  prevedono  nei
propri statuti,  regolamenti  o  disciplinari,  misure  di  sicurezza
almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 
    3. A tutela delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le
manifestazioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate  previo  parere
favorevole della Commissione comunale o provinciale per la  vigilanza
di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  che  deve
essere integrata da  un  medico  veterinario  dell'azienda  sanitaria
locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla  lettera
d dell'allegato A, i cui  pareri  sono  vincolanti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.  L'ente  o
il comitato organizzatore a tal fine presenta una  relazione  tecnica
alla Commissione che verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle
condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente  ordinanza
e dall'allegato.