Allegato 5
Disciplina applicabile alle istanze presentate prima della entrata in
vigore del presente decreto
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le
prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre
sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute
per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente
ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente
ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti
e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i
propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute
dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che
includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le
manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei
propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza
almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le
manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere
favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza
di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve
essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria
locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera
d dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o
il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica
alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle
condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza
e dall'allegato.