Art. 2. Disposizioni relative a equidi e fantini 1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3. 4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.