Art. 2.
Disposizioni relative a equidi e fantini
1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato
l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese
come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in
base alla velocita' degli equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di
cavalli di razza purosangue inglese.
3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue
inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi
caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti
ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o
comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti
percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della
Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di
cui all'art. 1, comma 3.
4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui
all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano
riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali,
spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e
scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter,
544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi
uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a
campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima
della gara in base alle norme attualmente vigenti.
5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo
svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un
veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal
termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla
base di un modello definito dalla Direzione generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di
referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di
ogni anno invia alla Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione
contenente la valutazione dei dati raccolti.