(Allegato 5-art 2)
 
                               Art. 2. 
              Disposizioni relative a equidi e fantini 
 
    1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma  1,  e'  vietato
l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni. 
    2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita',  intese
come corse al galoppo in cui la vittoria  viene  attribuita  solo  in
base alla velocita' degli equidi, e' altresi' vietato  l'utilizzo  di
cavalli di razza purosangue inglese. 
    3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue
inglese   e'   consentito   esclusivamente   nei   percorsi    aventi
caratteristiche   tecniche   analoghe   a   quelle   degli   impianti
ufficialmente autorizzati dal Ministero  per  le  politiche  agricole
alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente  o
comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui  predetti
percorsi la cui idoneita' deve essere  attestata  nel  verbale  della
Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico  di
cui all'art. 1, comma 3. 
    4. E'  vietata  la  partecipazione  alle  manifestazioni  di  cui
all'art. 1,  comma  1,  dei  fantini  e  dei  cavalieri  che  abbiano
riportato  condanne  per  maltrattamento  o  uccisione  di   animali,
spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non  autorizzate  e
scommesse  clandestine  di  cui  agli  articoli   544-bis,   544-ter,
544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi
uso  di  sostanze  stupefacenti  o  dopanti  attraverso  controlli  a
campione nonche' risultino positivi ad alcol test  a  campione  prima
della gara in base alle norme attualmente vigenti. 
    5. La  ASL  competente  per  territorio  garantisce,  durante  lo
svolgimento della manifestazione e delle prove,  la  presenza  di  un
veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni  dal
termine della manifestazione, una  scheda  tecnica,  compilata  sulla
base di un modello definito dalla Direzione  generale  della  sanita'
animale  e  dei  farmaci  veterinari   all'Istituto   zooprofilattico
sperimentale della  Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna  -  Centro  di
referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30  giugno  di
ogni anno invia alla Direzione generale della sanita' animale  e  dei
farmaci  veterinari  del  Ministero  della   salute   una   relazione
contenente la valutazione dei dati raccolti.