Art. 3.
Sostanze ad azione dopante
1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che
esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente,
gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un
regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto
del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti
previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno
degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali o dalla FISE.