(Allegato 5-art 3)
 
                               Art. 3. 
                     Sostanze ad azione dopante 
 
    1. E' vietato  il  trattamento  degli  equidi  con  sostanze  che
esplicano azione dopante. 
    2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli  ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente,
gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano  un
regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto
del divieto di cui al  comma  1  e  per  la  verifica  dei  requisiti
previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni  secondo  uno
degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali o dalla FISE.