(Sottozona Schioppettino-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»   Colli
Orientali  con  la  qualificazione  «Schioppettino  di  Prepotto»  e'
riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino  prodotto
nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato. 
    2. Possono concorrere  alla  produzione  del  vino  Schioppettino
anche le uve a bacca di  colore  analogo,  facenti  parte  di  quelli
raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti  nei
vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i  nuovi
impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente
allegato  tale  limite  e'  ridotto  al  5%,  iscritti  nel  registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.