Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e'
riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto
nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino
anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli
raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i nuovi
impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente
allegato tale limite e' ridotto al 5%, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.