Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di
Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni
gia' stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. «Friuli»
Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori gia'
ricompresi nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni
eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.