(Sottozona Schioppettino-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Le uve destinate alla produzione del vino a  denominazione  di
origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali  -  «Schioppettino  di
Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: 
      esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le  delimitazioni
gia' stabilite dal disciplinare di  produzione  del  D.O.C.  «Friuli»
Colli Orientali  art.  3,  e  con  l'esclusione  dei  territori  gia'
ricompresi   nella   sottozona   «Cialla»,   nonche'   dei    terreni
eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.