(Sottozona Schioppettino-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. La produzione massima di uva ammessa  per  ottenere  il  vino:
«Friuli» Colli Orientali  -  «Schioppettino  di  Prepotto»  e'  di  7
tonnellate per ettaro. 
    2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di  vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
49. 
    3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno  produrre
mediamente piu' di kg 1.55 di uva per ceppo. La  densita'  dei  ceppi
per  ettaro  non  potra'  essere  inferiore  a   4.500   in   coltura
specializzata. 
    4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del  vino.  E'  vietata
ogni pratica di  forzatura,  tuttavia  e'  ammessa  l'irrigazione  di
soccorso in casi eccezionali.