Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» e' di 7
tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi
per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura
specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.