Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei
comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti
ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio
l'uso di botti di legno, per almeno dodici mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.