(Sottozona Schioppettino-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le operazioni di vinificazione delle uve per  la  produzione  del
vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino  di  Prepotto»  devono
essere effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di  cui
all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere  effettuate  nei
comuni confinanti e che siano  pertinenti  a  conduttori  di  vigneti
ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto». 
    Le uve destinate alla vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
«Friuli» Colli Orientali -  «Schioppettino  di  Prepotto»  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol. 
    Per l'affinamento del vino del presente allegato e'  obbligatorio
l'uso di botti di legno, per almeno dodici mesi. 
    La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.