(Sottozona Schioppettino-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di  Prepotto»  in
etichetta  deve  essere  effettuata   in   posizione   immediatamente
sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri  non  superiori,
in dimensioni  e  ampiezza,  a  quelli  utilizzati  per  indicare  la
denominazione stessa. 
    2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre  del
secondo anno successivo alla vendemmia. 
    3. Per il vino  «Friuli»  Colli  Orientali  -  «Schioppettino  di
Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore» 
    4. La specificazione riserva puo' essere  utilizzata  qualora  il
vino venga posto in commercio non prima del  mese  di  settembre  del
quarto anno successivo alla vendemmia. 
    5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e  l'indicazione  di  fattorie,
vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali  da
trarre in inganno il consumatore. 
    6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di  Prepotto»
dovranno essere immessi al consumo  esclusivamente  in  bottiglie  di
vetro, di tipo bordolese di colore scuro, di capacita' non  superiore
a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.