Art. 7.
1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in
etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori,
in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la
denominazione stessa.
2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre del
secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di
Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
4. La specificazione riserva puo' essere utilizzata qualora il
vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del
quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie,
vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»
dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro, di tipo bordolese di colore scuro, di capacita' non superiore
a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.