(Allegato VI)
                                                        (Articolo 17) 
                             ALLEGATO VI 
            CRITERI DI VALUTAZIONE DEI METODI DI ANALISI 
1. I metodi di analisi da adottare  conformemente  alle  disposizioni
del presente  decreto  devono  essere  esaminati  tenendo  conto  dei
seguenti criteri: 
a) specificita'; 
b) esattezza; 
c)   precisione;   ripetibilita'   nello   stesso    laboratorio    e
riproducibilita' nel tempo nello stesso laboratorio o  in  laboratori
differenti; variabilita'; 
d) limite di rivelazione; 
e) sensibilita'; 
f) praticabilita' e applicabilita'; 
g) altri criteri applicabili in base alle necessita'. 
2. 1 valori relativi alla precisione di cui al punto 1,  lettera  c),
saranno dedotti da una prova collettiva  effettuata  conformemente  a
protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove,
quali  ad  esempio  "Precisione  dei  metodi  di  prova"   pubblicato
dall'organizzazione  internazionale  per  la   normalizzazione,   ISO
5725/1981.  I  valori  rispettivi   della   ripetibilita'   e   della
riproducibilita' saranno espressi sotto una  forma  riconosciuta  sul
piano internazionale, quali ad esempio  intervalli  di  affidabilita'
del 95%, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981.  I  risultati
della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza
restrizioni.