(Articolo 17)
ALLEGATO VI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI METODI DI ANALISI
1. I metodi di analisi da adottare conformemente alle disposizioni
del presente decreto devono essere esaminati tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) specificita';
b) esattezza;
c) precisione; ripetibilita' nello stesso laboratorio e
riproducibilita' nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori
differenti; variabilita';
d) limite di rivelazione;
e) sensibilita';
f) praticabilita' e applicabilita';
g) altri criteri applicabili in base alle necessita'.
2. 1 valori relativi alla precisione di cui al punto 1, lettera c),
saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a
protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove,
quali ad esempio "Precisione dei metodi di prova" pubblicato
dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione, ISO
5725/1981. I valori rispettivi della ripetibilita' e della
riproducibilita' saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul
piano internazionale, quali ad esempio intervalli di affidabilita'
del 95%, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981. I risultati
della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza
restrizioni.