(Allegato VI)
                                                          ALLEGATO VI 
                                                        (articolo 11) 
 
 
Controllo   interno   della   produzione   con   valutazione    della
            documentazione tecnica e controlli periodici 
 
  1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante,  o
il mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di
cui ai punti 2,  5  e  6,  accerta  e  dichiara  che  le  macchine  o
attrezzature in gestione sono conformi alle prescrizioni del presente
decreto.  Il  costruttore,  o  il  suo  mandatario  stabilito   nella
Comunita', appone su ciascuna macchina ed attrezzatura  la  marcatura
CE di conformita' e  l'indicazione  del  livello  di  potenza  sonora
garantito  prescritti  all'articolo  9  e  redige  per  iscritto   la
dichiarazione di conformita' CE prescritta all'articolo 8. 
 
  2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito  nella  Comunita',
predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la  tiene
a  disposizione  delle  autorita'  nazionali   competenti,   a   fini
ispettivi,  per  almeno  dieci  anni  dalla  data  di   fabbricazione
dell'ultimo esemplare prodotto. Il costruttore, o il  suo  mandatario
stabilito nella Comunita', puo'  incaricare  un'altra  persona  della
custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il
nome  e  l'indirizzo  di  detta  persona   nella   dichiarazione   di
conformita' CE. 
 
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita' delle macchine  ed  attrezzature  alle  prescrizioni  del
presente decreto. Deve contenere almeno i seguenti elementi: 
  - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario  stabilito
nella Comunita'; 
  - descrizione della macchina o attrezzatura; 
  - marca; 
  - denominazione commerciale; 
  - tipo, serie e numeri di identificazione; 
  -  dati  tecnici  necessari  ai  fini  dell'identificazione   della
macchina o attrezzatura e della  definizione  dell'emissione  sonora,
inclusi, se del  caso,  disegni  schematici  e  altre  descrizioni  o
spiegazioni necessarie alla loro comprensione; 
  - rinvio al presente decreto; 
  - la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte  sulla
macchina  od  attrezzatura  secondo  le  prescrizioni  del   presente
decreto; 
  - strumenti tecnici applicati e risultati della  valutazione  delle
incertezze dovute alla variabilita' in produzione  e  loro  relazione
con il livello di potenza sonora garantito. 
 
  4. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinche',  nel
processo  di  fabbricazione,  sia  garantita  la  conformita'   delle
macchine ed attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai  punti
2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto. 
 
  5.  Valutazione  da  parte  dell'organismo  designato  prima  della
immissione sul mercato. 
  Il fabbricante, o il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita',
presenta copia  della  sua  documentazione  tecnica  a  un  organismo
designato di sua scelta prima che il primo esemplare  della  macchina
od attrezzatura sia immesso sul mercato o reso operativo. 
  Se  sussistono  dubbi  sulla  plausibilita'  della   documentazione
tecnica, l'ente  designato  ne  informa  il  fabbricante,  o  il  suo
mandatario stabilito nella Comunita', e, se necessario, esegue, o  fa
eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o  eventualmente,
le prove ritenute necessarie. 
  Dopo l'organismo  designato  ha  elaborato  una  relazione  in  cui
conferma che la documentazione tecnica soddisfa le  prescrizioni  del
presente decreto, il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella
Comunita', puo' apporre la marcatura CE alla macchina od attrezzatura
e redigere una dichiarazione CE di conformita', secondo gli  articoli
10 e 9, per la quale mantiene completa responsabilita'. 
 
  6. Valutazione da parte dell'ente designato durante la produzione. 
  Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', deve
inoltre  coinvolgere  l'organismo  designato  nella  fase  produttiva
secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso,
o del suo mandatario stabilito nella Comunita'. 
  - l'organismo designato conduce controlli periodici per  verificare
il mantenimento della  conformita'  della  macchina  od  attrezzatura
prodotta  alla  documentazione  tecnica  ed  alle  prescrizioni   del
presente decreto; in particolare l'organismo designato  concentra  la
propria attenzione su: 
  = marcatura corretta  e  completa  della  macchina  o  attrezzatura
secondo quanto disposto dall'articolo 9, 
  = redazione della dichiarazione CE di  conformita'  secondo  quanto
disposto dall'articolo 8, 
  = strumenti tecnici applicati e risultati della  valutazione  delle
incertezze dovute alla viabilita' in produzione e la  loro  relazione
con il livello di potenza sonora garantito. 
  Il fabbricante, o il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita',
garantisce  all'organismo  designato  libero  accesso  a   tutta   la
documentazione interna a supporto di queste  procedure,  i  risultati
effettivi delle verifiche ispettive  interne,  e,  se  del  caso,  le
azioni correttive intraprese. 
  Solo  se   i   controlli   sopra   esposti   forniscono   risultati
insoddisfacenti, l'organismo designato conduce prove di  rumorosita',
che a suo giudizio, e  secondo  la  sua  esperienza,  possono  essere
semplificati o condotti completamente secondo le prescrizioni esposte
nell'allegato III per il tipo di macchina od attrezzature in esame. 
  - L'organismo designato esegue, o fa eseguire, prove ad  intervalli
casuali.  Un  adeguato  campione  della  produzione  finale,   scelto
dall'organismo designato, deve essere esaminato e si  eseguono  prove
di  rumore  adeguate,  come  definito  nell'allegato  III,  o   prove
equivalenti  per  verificare  la  conformita'  dei  prodotti  con   i
requisiti corrispondenti  del  decreto.  Il  controllo  del  prodotto
include i seguenti aspetti: 
  = marcatura corretta  e  completa  della  macchina  o  attrezzatura
secondo quanto stabilito dall'articolo 9, 
  = redazione della dichiarazione CE di  conformita'  secondo  quanto
disposto dall'articolo 8. 
  Per entrambe le procedure la frequenza dei controlli sara' definita
dall'organismo  designato  secondo  i  risultati   delle   precedenti
ispezioni, la necessita' di controllare azioni correttive e ulteriori
indicazioni per la frequenza dei controlli possono  essere  date  dal
volume  di  produzione  annuale  e  dall'affidabilita'  generale  del
costruttore a mantenere i valori  garantiti;  comunque  un  controllo
completo sara' condotto almeno ogni 3 anni. 
  Se  sussistono  dubbi  sulla  plausibilita'  della   documentazione
tecnica  o  sul  suo  rispetto  durante  la  produzione,  l'organismo
designato informa il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella
Comunita'. 
  Nei casi in cui le macchine od attrezzature controllate  non  siano
conformi  alle  prescrizioni  del   presente   decreto,   l'organismo
designato informa lo Stato membro designante.