ALLEGATO VI (articolo 11) Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici 1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature in gestione sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone su ciascuna macchina ed attrezzatura la marcatura CE di conformita' e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformita' CE prescritta all'articolo 8. 2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', puo' incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformita' CE. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Deve contenere almeno i seguenti elementi: - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'; - descrizione della macchina o attrezzatura; - marca; - denominazione commerciale; - tipo, serie e numeri di identificazione; - dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione; - rinvio al presente decreto; - la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni del presente decreto; - strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilita' in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito. 4. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinche', nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformita' delle macchine ed attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto. 5. Valutazione da parte dell'organismo designato prima della immissione sul mercato. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', presenta copia della sua documentazione tecnica a un organismo designato di sua scelta prima che il primo esemplare della macchina od attrezzatura sia immesso sul mercato o reso operativo. Se sussistono dubbi sulla plausibilita' della documentazione tecnica, l'ente designato ne informa il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', e, se necessario, esegue, o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie. Dopo l'organismo designato ha elaborato una relazione in cui conferma che la documentazione tecnica soddisfa le prescrizioni del presente decreto, il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', puo' apporre la marcatura CE alla macchina od attrezzatura e redigere una dichiarazione CE di conformita', secondo gli articoli 10 e 9, per la quale mantiene completa responsabilita'. 6. Valutazione da parte dell'ente designato durante la produzione. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', deve inoltre coinvolgere l'organismo designato nella fase produttiva secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso, o del suo mandatario stabilito nella Comunita'. - l'organismo designato conduce controlli periodici per verificare il mantenimento della conformita' della macchina od attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica ed alle prescrizioni del presente decreto; in particolare l'organismo designato concentra la propria attenzione su: = marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 9, = redazione della dichiarazione CE di conformita' secondo quanto disposto dall'articolo 8, = strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla viabilita' in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', garantisce all'organismo designato libero accesso a tutta la documentazione interna a supporto di queste procedure, i risultati effettivi delle verifiche ispettive interne, e, se del caso, le azioni correttive intraprese. Solo se i controlli sopra esposti forniscono risultati insoddisfacenti, l'organismo designato conduce prove di rumorosita', che a suo giudizio, e secondo la sua esperienza, possono essere semplificati o condotti completamente secondo le prescrizioni esposte nell'allegato III per il tipo di macchina od attrezzature in esame. - L'organismo designato esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Un adeguato campione della produzione finale, scelto dall'organismo designato, deve essere esaminato e si eseguono prove di rumore adeguate, come definito nell'allegato III, o prove equivalenti per verificare la conformita' dei prodotti con i requisiti corrispondenti del decreto. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti: = marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto stabilito dall'articolo 9, = redazione della dichiarazione CE di conformita' secondo quanto disposto dall'articolo 8. Per entrambe le procedure la frequenza dei controlli sara' definita dall'organismo designato secondo i risultati delle precedenti ispezioni, la necessita' di controllare azioni correttive e ulteriori indicazioni per la frequenza dei controlli possono essere date dal volume di produzione annuale e dall'affidabilita' generale del costruttore a mantenere i valori garantiti; comunque un controllo completo sara' condotto almeno ogni 3 anni. Se sussistono dubbi sulla plausibilita' della documentazione tecnica o sul suo rispetto durante la produzione, l'organismo designato informa il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunita'. Nei casi in cui le macchine od attrezzature controllate non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, l'organismo designato informa lo Stato membro designante.