(Allegato 6)
                             ALLEGATO 6 
                                                (articolo 5, comma 1) 
 
  Identificazione e inversione di tendenze significative  e  durature
all'aumento Parte A - Individuazione di tendenze significative e 
durature all'aumento 
  Le autorita' di bacino, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  individuano  le  tendenze  significative  e  durature
all'aumento in tutti i corpi o gruppi  di  corpi  idrici  sotterranei
caratterizzati come a  rischio  in  base  all'Allegato  1,  Parte  B,
tenendo conto dei seguenti requisiti: 
  1. in conformita' al punto 4.2 dell'Allegato  4,  il  programma  di
monitoraggio deve essere concepito in modo da  rilevare  le  tendenze
significative  e  durature  all'aumento  nelle  concentrazioni  degli
inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 5; 
  2.  la  procedura  per  individuare  le  tendenze  significative  e
durature all'aumento e' la seguente: 
   a) le frequenze di monitoraggio e  i  siti  di  monitoraggio  sono
selezionati in modo che siano sufficienti a: 
    1) fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte
tendenze  all'aumento  possano  essere  distinte  da  una  variazione
naturale con un adeguato livello di attendibilita' e precisione; 
    2) far si' che siffatte tendenze all'aumento  siano  identificate
con un anticipo  sufficiente  a  consentire  l'attuazione  di  misure
intese a prevenire, o  quanto  meno  ridurre  per  quanto  possibile,
cambiamenti significativi  della  qualita'  delle  acque  sotterranee
dannosi  per  l'ambiente.  Possibilmente  tale  individuazione  viene
effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto  dei  dati
esistenti,  nel  quadro  della  relazione  sull'individuazione  delle
tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione  del  bacino
idrografico di cui all'articolo 117 del decreto n. 152  del  2006,  e
successivamente almeno ogni sei anni; 
    3) tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche
del corpo idrico sotterraneo, inclusi le  condizioni  di  scorrimento
delle acque sotterranee,  i  tassi  di  ravvenamento  e  i  tempi  di
percolazione attraverso il suolo o sottosuolo; 
   b) sono utilizzati metodi di monitoraggio e  analisi  conformi  ai
principi internazionali di  controllo  della  qualita',  inclusi,  se
pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati
a fornire dati di qualita' scientifica e comparabilita' equivalenti; 
   c) la  valutazione  e'  basata  su  un  metodo  statistico,  quale
l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze  per  serie
temporali di singoli siti di monitoraggio; 
   d) per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze,  tutte
le misure al di sotto del limite di quantificazione  sono  fissate  a
meta' del valore del limite di quantificazione delle serie  temporali
piu' elevato, eccetto per il totale dei pesticidi. 
  3.  l'individuazione   di   tendenze   significative   e   durature
all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia  in  natura
che a seguito di attivita' umana tiene conto dei livelli di  base  e,
se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma  di
monitoraggio al fine di riferire in merito  all'individuazione  delle
tendenze  nell'ambito  del  primo  piano  di  gestione   del   bacino
idrografico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del
2006. 
 
  Parte B - Punti di partenza per l'inversione di tendenza 
  Al  fine  di  invertire  le  tendenze  significative   e   durature
all'aumento, in ottemperanza all'articolo 5, le autorita' di  bacino,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  determinano
i punti di partenza per le inversioni di tendenza, tenendo conto  dei
seguenti requisiti: 
  1. Il punto  di  partenza  per  attuare  misure  atte  a  provocare
l'inversione delle tendenze significative e durature  all'aumento  e'
stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge  il  75  %
dei valori parametrici degli standard di qualita' o dei valori soglia
delle acque sotterranee di cui all'Allegato 3 da valutare nel sito di
monitoraggio, a meno che: 
   a) sia necessario un punto di partenza piu' tempestivo per far si'
che le misure atte a determinare l'inversione  di  tendenza  evitino,
con il  minimo  dei  costi,  cambiamenti  significativi  delle  acque
sotterranee dannosi per l'ambiente o  quanto  meno  li  riducano  per
quanto possibile; 
   b) un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite
di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza 
al 75 % dei valori parametrici; o 
   c) il tasso di aumento e la reversibilita'  della  tendenza  siano
tali che un punto  di  partenza  successivo  per  le  misure  atte  a
determinare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di
evitare, con il minimo dei  costi,  cambiamenti  significativi  della
qualita' delle acque sotterranee dannosi  per  l'ambiente,  o  quanto
meno di ridurli per quanto  possibile.  Questo  successivo  punto  di
partenza  puo'  non  portare  a  ritardi  nel  raggiungimento   degli
obiettivi ambientali. 
  Per le attivita'  che  rientrano  nel  campo  d'applicazione  dell'
articolo 92 del decreto n.152 del 2006,  il  punto  di  partenza  per
attuare  misure  atte  a  provocare   l'inversione   delle   tendenze
significative e durature all'aumento e' stabilito in conformita'  con
detto  articolo  e  con  la  Parte  Terza   e   piu'   specificamente
conformemente agli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e  77
del medesimo decreto. 
  2.  Una  volta  stabilito   per   un   corpo   idrico   sotterraneo
caratterizzato come a rischio il punto  di  partenza,  ai  sensi  del
punto 1, questo non viene cambiato nel corso del ciclo  di  validita'
di sei anni, del piano di gestione  del  bacino  idrografico  di  cui
all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del 2006. 
  3. Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo  conto  delle
pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla Parte A,
punto 2.