ALLEGATO 6 (articolo 5, comma 1) Identificazione e inversione di tendenze significative e durature all'aumento Parte A - Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento Le autorita' di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'Allegato 1, Parte B, tenendo conto dei seguenti requisiti: 1. in conformita' al punto 4.2 dell'Allegato 4, il programma di monitoraggio deve essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 5; 2. la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento e' la seguente: a) le frequenze di monitoraggio e i siti di monitoraggio sono selezionati in modo che siano sufficienti a: 1) fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte tendenze all'aumento possano essere distinte da una variazione naturale con un adeguato livello di attendibilita' e precisione; 2) far si' che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualita' delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Possibilmente tale individuazione viene effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto dei dati esistenti, nel quadro della relazione sull'individuazione delle tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto n. 152 del 2006, e successivamente almeno ogni sei anni; 3) tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche del corpo idrico sotterraneo, inclusi le condizioni di scorrimento delle acque sotterranee, i tassi di ravvenamento e i tempi di percolazione attraverso il suolo o sottosuolo; b) sono utilizzati metodi di monitoraggio e analisi conformi ai principi internazionali di controllo della qualita', inclusi, se pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati a fornire dati di qualita' scientifica e comparabilita' equivalenti; c) la valutazione e' basata su un metodo statistico, quale l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze per serie temporali di singoli siti di monitoraggio; d) per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze, tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione sono fissate a meta' del valore del limite di quantificazione delle serie temporali piu' elevato, eccetto per il totale dei pesticidi. 3. l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia in natura che a seguito di attivita' umana tiene conto dei livelli di base e, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del 2006. Parte B - Punti di partenza per l'inversione di tendenza Al fine di invertire le tendenze significative e durature all'aumento, in ottemperanza all'articolo 5, le autorita' di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza, tenendo conto dei seguenti requisiti: 1. Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento e' stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici degli standard di qualita' o dei valori soglia delle acque sotterranee di cui all'Allegato 3 da valutare nel sito di monitoraggio, a meno che: a) sia necessario un punto di partenza piu' tempestivo per far si' che le misure atte a determinare l'inversione di tendenza evitino, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente o quanto meno li riducano per quanto possibile; b) un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza al 75 % dei valori parametrici; o c) il tasso di aumento e la reversibilita' della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a determinare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualita' delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. Questo successivo punto di partenza puo' non portare a ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. Per le attivita' che rientrano nel campo d'applicazione dell' articolo 92 del decreto n.152 del 2006, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento e' stabilito in conformita' con detto articolo e con la Parte Terza e piu' specificamente conformemente agli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto. 2. Una volta stabilito per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio il punto di partenza, ai sensi del punto 1, questo non viene cambiato nel corso del ciclo di validita' di sei anni, del piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.152 del 2006. 3. Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla Parte A, punto 2.