(Allegato VI)
                             Allegato VI 
(art. 6 comma 1, art.7, comma 5, art. 8, comma 10 e art. 17, comma 5) 
 
 
                        Metodi di riferimento 
 
A. Metodi di riferimento. 
 
1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo. 
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo  e'
descritto nella norma UNI EN 14212:2005 "Qualita' dell'aria ambiente.
Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della  concentrazione  di
diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta". 
2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di  azoto  e
degli ossidi di azoto. 
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella  norma
UNI EN 14211:2005 "Qualita' dell'aria ambiente.  Metodo  normalizzato
per la misurazione  della  concentrazione  di  diossido  di  azoto  e
monossido di azoto mediante chemiluminescenza". 
3. Metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione  del
piombo. 
Il metodo di  riferimento  per  il  campionamento  e'  descritto  nel
presente  allegato,  punto  4.  Il  metodo  di  riferimento  per   la
misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  14902:2005  "Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,
As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione". 
4. Metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione  del
PM10. 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto  nella  norma  UNI  EN  12341:1999   "Qualita'   dell'aria.
Determinazione  del  particolato  in  sospensione  PM10.  Metodo   di
riferimento e procedimento per  prove  in  campo  atte  a  dimostrare
l'equivalenza  dei  metodi  di  misurazione  rispetto  al  metodi  di
riferimento". 
5. Metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione  del
PM2,5. 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto nella norma UNI EN 14907:2005 "Qualita' dell'aria ambiente.
Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico per la determinazione
della frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione". 
6. Metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione  del
benzene 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto nella norma UNI EN 14662:2005, parti 1, 2  e  3,  "Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della
concentrazione di benzene". 
7.  Metodo  di  riferimento  per  la  misurazione  del  monossido  di
carbonio. 
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella  norma
UNI EN 14626:2005 "Qualita' dell'aria ambiente.  Metodo  normalizzato
per la misurazione della  concentrazione  di  monossido  di  carbonio
mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva". 
8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono 
Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella  norma
UNI EN 14625:2005 "Qualita' dell'aria ambiente.  Metodo  normalizzato
per la misurazione della concentrazione di ozono mediante  fotometria
ultravioletta". 
9. Metodo di  riferimento  per  il  campionamento  e  la  misurazione
dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente. 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualita' dell'aria ambiente.
Metodo normalizzato per la misurazione di  Pb,  Cd,  As  e  Ni  nella
frazione PM10 del particolato in sospensione". 
10. Metodo di riferimento per il campionamento e la  misurazione  del
benzo(a)pirene nell'aria ambiente. 
Il metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione  del
benzo(a)pirene e' descritto nella norma UNI EN  15549:2008  "Qualita'
dell'aria.   Metodo   normalizzato   per   la    misurazione    della
concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente". 
11. Metodo di riferimento per il campionamento e la  misurazione  del
mercurio nell'aria ambiente. 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto all'appendice X. 
12. Metodo di riferimento per il campionamento e la  misurazione  dei
tassi di  deposizione  di  arsenico,  cadmio,  nichel  e  idrocarburi
policiclici aromatici. 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto nel  Rapporto  Istisan  06/38  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'. 
13. Metodo di riferimento per il campionamento e la  misurazione  dei
tassi di deposizione del mercurio. 
Il metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione  e'
descritto all'appendice XI. 
14. I  metodi  di  riferimento  stabiliti  dal  Comitato  europeo  di
normalizzazione (CEN) si  sostituiscono,  a  decorrere  dall'adozione
delle relative norme, ai metodi di  riferimento  indicati  nei  punti
precedenti. 
 
B. Metodi equivalenti. 
1. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli  di  riferimento
purche' dotati di apposita certificazione di equivalenza,  rilasciata
secondo i principi, le metodologie e le procedure di  prova  indicati
nelle "Guidances for the demonstration of equivalence of ambient  air
monitoring  methods"  pubblicate  dalla  Commissione  europea  e  nei
successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee  guida.  La
certificazione che un metodo presenta un  rapporto  costante  con  il
metodo di riferimento e fornisce risultati che necessitano di  essere
rettificati con un fattore di correzione puo' essere utilizzata  come
certificazione di equivalenza solo nel caso  in  cui  la  Commissione
europea,  su  richiesta  del  Ministero  dell'ambiente,  ne  dichiari
l'accettabilita' secondo la procedura stabilita da tali "Guidances". 
2. I laboratori che effettuano la certificazione di cui  al  punto  1
provvedono tempestivamente a trasmettere  alla  competente  Direzione
generale del Ministero  dell'ambiente  gli  atti  di  certificazione,
corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio.
Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di  un
rapporto costante, il Ministero  dell'ambiente  provvede  ad  inviare
tali atti e  documentazione  tecnica  alla  Commissione  europea.  Il
Ministero dell'ambiente provvede inoltre  a  pubblicare  sul  proprio
sito  web  gli  atti  e  la  documentazione  tecnica  relativi   alle
certificazioni  di  equivalenza  effettuate  dai  laboratori  e,  ove
previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea. 
3. Il Ministero dell'ambiente invia comunque alla Commissione europea
la documentazione di cui al punto 2,  in  tutti  i  casi  in  cui  la
Commissione richieda la presentazione di un rapporto  per  verificare
l'accettabilita' delle certificazioni di equivalenza. 
4. E' altresi' ammesso l'utilizzo di metodi la  cui  equivalenza  sia
stata  certificata  da  enti  di  altri  Stati  dell'Unione   europea
designati  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva  2008/50/CE,
purche' rilasciata secondo i principi, le metodologie e le  procedure
di  prova  indicati  nelle  "Guidances  for  the   demonstration   of
equivalence of  ambient  air  monitoring  methods"  pubblicate  dalla
Commissione  europea  e  nei  successivi  atti   che   modificano   o
sostituiscono tali linee  guida.  La  certificazione  che  un  metodo
presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento e fornisce
risultati che necessitano di essere rettificati  con  un  fattore  di
correzione puo' essere utilizzata come certificazione di  equivalenza
solo nel caso in cui  la  Commissione  europea  ne  abbia  dichiarato
l'accettabilita' secondo la procedura stabilita da tali "Guidances". 
 
C. Introduzione di nuove apparecchiature 
1. In caso di acquisto di strumenti di campionamento e  misura  della
qualita' dell'aria da  utilizzare  per  l'applicazione  del  presente
decreto, dopo la relativa entrata in vigore, gli stessi devono essere
idonei all'applicazione  del  metodo  di  riferimento  o  dei  metodi
equivalenti. 
2. Tutti gli strumenti  di  campionamento  e  misura  della  qualita'
dell'aria  utilizzati  per  le   misurazioni   in   siti   fissi   di
campionamento ai fini dell'applicazione del presente  decreto  devono
essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi
equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data  possono  essere
utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati  e
conformi ai requisiti previsti dalle direttive 99/30/CE. In  caso  di
strumenti che utilizzano metodi che presentano un  rapporto  costante
con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e'  ammesso
a  condizione  che  sia  inviato  al  Ministero,  entro   60   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal
quale risultino i fattori di correzione, i criteri di  individuazione
degli stessi e le modalita' di applicazione anche in riferimento alle
misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il  Ministero,  anche
avvalendosi  dell'ISPRA,  non  esprima  parere  contrario   entro   i
successivi 60 giorni. 
 
D. Riconoscimento reciproco dei dati 
1. Ai fini  dell'approvazione  degli  strumenti  di  campionamento  e
misura  della  qualita'  dell'aria,  ed   in   particolare   per   la
dimostrazione che lo strumento soddisfa i  requisiti  di  prestazione
individuati  per  i  metodi  di  riferimento,  i  laboratori  di  cui
all'articolo  17,  comma  5,   accettano,   previa   verifica   della
documentazione, le relazioni sulle prove rilasciate  in  altri  Stati
membri da laboratori accreditati secondo la norma EN  ISO  17025  per
l'esecuzione di tali prove. 
 
E. Standardizzazione 
1. Per gli inquinanti gassosi il volume  deve  essere  standardizzato
alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa.
Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare  (ad
esempio il piombo), il volume  di  campionamento  si  riferisce  alle
condizioni  ambiente  in  termini  di  temperatura  e  di   pressione
atmosferica alla data delle misurazioni.