Concordato fra la Santa Sede e l'Italia IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA' PREMESSO: Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha preposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia; Che e' stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santita' il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioe' per parte di Sua Santita', Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maesta', Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti: Art. 1. L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonche' della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformita' alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorita'. In considerazione del carattere sacro della Citta' Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avra' cura di impedire in Roma tutto cio' che possa essere in contrasto col detto carattere.