(Concordato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Lo Stato riconosce i giorni festivi  stabiliti  dalla  Chiesa,  che
sono i seguenti: 
 
  tutte le domeniche; 
 
    il primo giorno dell'anno; 
 
    il giorno dell'Epifania (6 gennaio); 
 
    il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo); 
 
    il giorno dell'Ascensione; 
 
    il giorno del Corpus Domini; 
 
    il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, 
 
  (29 giugno); 
 
    il giorno dell'Assunzione della B. V Maria (15 agosto); 
 
    il giorno di Ognissanti (1° novembre); 
 
    il giorno della festa dell'immacolata Concezione (8 dicembre); 
 
    il giorno di Natale (25 dicembre).