Art. 11. Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania (6 gennaio); il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo); il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, (29 giugno); il giorno dell'Assunzione della B. V Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1° novembre); il giorno della festa dell'immacolata Concezione (8 dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre).