(Concordato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  Il Governo italiano comunica alla Santa Sede  la  tabella  organica
del  personale   ecclesiastico   di   ruolo   adibito   al   servizio
dell'assistenza spirituale  presso  le  forze  militari  dello  Stato
appena essa sia stata approvata nei modi di legge. 
 
  La  designazione  degli  ecclesiastici  cui  e'   commessa   l'alta
direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario  militare,
vicario ed ispettori), e' fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al
Governo italiano.  Qualora  il  Governo  italiano  abbia  ragioni  da
opporre alla fatta designazione, ne dara'  comunicazione  alla  Santa
Sede, la quale procedera' ad altra designazione. 
 
  L'Ordinario militare sara' rivestito delta dignita' arcivescovile. 
 
  La  nomina  dei  cappellani  militari  e'  fatta  dalla  competente
autorita'  dello  Stato  italiano  su   designazione   dell'Ordinario
militare.