(Concordato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi
dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite  dal
diritto canonico. 
 
  I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze
parrocchiali.  Essi  esercitano   il   sacro   ministero   sotto   la
giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia. 
 
  L'Ordinario  militare  ha   giurisdizione   anche   sul   personale
religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.