Art. 14. Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.