(Concordato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  La  riduzione  delle  diocesi  che   risultera'   dall'applicazione
dell'articolo precedente,  sara'  attuata  via  via  che  le  diocesi
medesime si renderanno vacanti. 
 
  Resta inteso che  la  riduzione  non  importera'  soppressione  dei
titoli delle diocesi ne' dei capitoli, che  saranno  conservati,  pur
raggruppandosi le diocesi in modo che  i  capoluoghi  delle  medesime
corrispondano a quelli delle provincie. 
 
  Le riduzioni suddette lasceranno salve  tutte  le  attuali  risorse
economiche delle diocesi e degli altri enti  ecclesiastici  esistenti
nelle medesime, compresi gli  assegni  ora  corrisposti  dallo  Stato
italiano.