Art. 17. La riduzione delle diocesi che risultera' dall'applicazione dell'articolo precedente, sara' attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti. Resta inteso che la riduzione non importera' soppressione dei titoli delle diocesi ne' dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie. Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.