(Concordato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Dovendosi,   per   disposizione    dell'autorita'    ecclesiastica,
raggruppare in via provvisoria  o  definitiva  piu'  parrocchie,  sia
affidandole ad un solo parroco assistito da uno o piu' vice  parroci,
sia  riunendo  in  un  solo  presbiterio  piu'  sacerdoti,  lo  Stato
manterra'  inalterato  il  trattamento  economico  dovuto   a   dette
parrocchie.