Art. 18. Dovendosi, per disposizione dell'autorita' ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva piu' parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o piu' vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio piu' sacerdoti, lo Stato manterra' inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.