(Concordato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. 
 
  Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o  di  un  Vescovo
diocesano o di un coadiutore cent jure successionis,  la  Santa  Sede
comunichera' il nome della persona prescelta al Governo italiano  per
assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di  carattere  politico
da sollevare contro la nomina. 
 
  Le pratiche relative  si  svolgeranno  con  la  maggiore  possibile
sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia  mantenuto  il
segreto sulla persona prescelta, finche' non avvenga la nomina  della
medesima.