(Concordato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col
clero e con tutto il  mondo  cattolico  senza  alcuna  ingerenza  del
Governo italiano. 
 
  Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale,  i
Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero  e  con
tutti i fedeli. 
 
  Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente
ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne  degli  edifici
destinati al culto o ad uffici  del  loro  ministero  le  istruzioni,
ordinanze, lettere pastorali,  bollettini  diocesani  ed  altri  atti
riguardanti il governo  spirituale  dei  fedeli,  che  crederanno  di
emanare nell'ambito della  loro  competenza.  Tali  pubblicazioni  ed
affissioni ed in genere  tutti  gli  atti  e  documenti  relativi  al
governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. 
 
  Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la  Santa  Sede  possono
essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi  sono  fatte  in
lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano,  l'autorita'
ecclesiastica puo' aggiungere la traduzione in altre lingue. 
 
  Le autorita' ecclesiastiche possono senza  alcuna  ingerenza  delle
autorita' civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle
chiese nonche' negli edifici di loro proprieta'.