Art. 20. I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedelta' secondo la formula seguente: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, «siccome si conviene ad un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. «Io giuro e protetto di rispettare e di far rispettare «dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi «costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che «non partecipero' ad alcun accordo ne' assistero' ad alcun «consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed «all'ordine pubblico e che non permettero' al mio clero simili «partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse «dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che «possa minacciarlo».