(Concordato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi,  prestano
nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedelta' secondo  la
formula seguente: 
 
  «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, 
 
  «siccome si conviene ad un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. 
 
  «Io giuro e protetto di rispettare e di far rispettare 
 
  «dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi 
 
  «costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che 
 
  «non partecipero' ad alcun accordo ne' assistero' ad alcun 
 
  «consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed 
 
  «all'ordine pubblico e che non permettero' al mio clero simili 
 
  «partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse 
 
  «dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che 
 
  «possa minacciarlo».