(Concordato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  La provvista dei benefici  ecclesiastici  appartiene  all'autorita'
ecclesiastica. 
 
  Le   nomine   degl'investiti   dei   benefici   parrocchiali   sono
dall'autorita' ecclesiastica competente comunicate riservatamente  al
Governo italiano e non possono avere corso prima  che  siano  passati
trenta giorni dalla comunicazione. 
 
  In questo termine,  il  Governo  italiano,  ove  gravi  ragioni  si
oppongano alla nomina, puo' manifestarle riservatamente all'autorita'
ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso,  deferira'  il  caso
alla Santa Sede. 
 
  Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza  di
un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo
italiano comunichera' tali ragioni all'Ordinario, che  d'accordo  col
Governo prendera' entro tre, mesi le misure appropriate. In  caso  di
divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affidera'  la
soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i  quali
d'accordo con due  delegati  del  Governo  italiano  prenderanno  una
decisione definitiva.