Art. 22. Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coauditori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.