(Concordato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Non possono  essere  investiti  di  benefici  esistenti  in  Italia
ecclesiastici che non siano  cittadini  italiani.  I  titolari  delle
diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana.
Occorrendo, dovranno essere  loro  assegnati  coauditori  che,  oltre
l'italiano, intendano e parlino anche la lingua  localmente  in  uso,
allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli
secondo le regole della Chiesa.