(Concordato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Le disposizioni degli  articoli  16,  17,  19,  20,  21  e  22  non
riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. 
 
  Resta anche inteso che, qualora la  Santa  Sede  procedesse  ad  un
nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero  invariati  gli  assegni
oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia  alle  altre
istituzioni ecclesiastiche.