(Concordato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  La nomina degl'investiti dei benefici maggiori e minori  e  di  chi
rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto
dalla data della provvista  ecclesiastica,  che  sara'  ufficialmente
partecipata al  Governo.  L'amministrazione  ed  il  godimento  delle
rendite, durante  la  vacanza,  sono  disciplinati  dalle  norme  del
diritto canonico. 
 
  In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi  accordi  con
l'autorita'  ecclesiastica,  puo'  procedere   al   sequestro   delle
temporalita' del beneficio, devolvendone il reddito  netto  a  favore
dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.