(Concordato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi
e di Sant'Antonio  in  Padova  con  gli  edifici  ed  opere  annesse,
eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno  cedute  alla
Santa Sede e  la  loro  amministrazione  spettera'  liberamente  alla
medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da
conversione gli altri enti di qualsiasi natura  gestiti  dalla  Santa
Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano,  tuttavia,  in
ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti  dei
corpi morali. 
 
  Relativamente ai  beni  ora  appartenenti  ai  detti  Santuari,  si
procedera' alla ripartizione a mezzo  di  commissione  mista,  avendo
riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette
opere meramente laiche. 
 
  Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni  civili,
subentrera' la libera gestione dell'autorita'  ecclesiastica,  salva,
ove del caso,  la  ripartizione  dei  beni  a  norma  del  precedente
capoverso.