Art. 27. Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera' liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.