(Concordato-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Per tranquillare le  coscienze,  la  Santa  Sede  accordera'  piena
condonazione a tutti coloro  che,  a  seguito  delle  leggi  italiane
eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni
ecclesiastici. 
 
  A tale scopo  la  Santa  Sede  dara'  agli  Ordinari  le  opportune
istruzioni.