Art. 29. Lo Stato italiano rivedra' la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso: a) Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalita' sara' riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che gia' non l'abbiano, comprese quelle gia' appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sara' fatta d'intesa con l'autorita' ecclesiastica. b) Sara' riconosciuta la personalita' giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sara' riconosciuta, inoltre, la personalita' giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sara' riconosciuta altresi' la personalita' giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacita' di acquistare e possedere. Sara' riconosciuta infine la personalita' giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali gia' abbiano la personalita' giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono gia' in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo. c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorita' ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione. d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purche' consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni gia' esistenti di fatto. e) Nelle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per meta' con membri designati dall'autorita' ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Provincie. f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato. g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero pala tino in tinta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvedera' all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27. h) Ferme restando le agevolazioni tributarie gia' stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e', a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficienza e di istruzione. E' abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848: nonche' la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, ne' qualsiasi altro tributo del genere. i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorita' ecclesiastica, che dovra' a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, e' vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali e' vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.