(Concordato-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Lo Stato italiano rivedra' la sua legislazione in quanto  interessa
la materia ecclesiastica, al fine di riformarla  ed  integrarla,  per
metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato
stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. 
 
  Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti  quanto
appresso: 
 
    a)  Ferma  restando  la   personalita'   giuridica   degli   enti
ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane  (Santa  Sede,
diocesi, capitoli, seminari,  parrocchie,  ecc.),  tale  personalita'
sara' riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al  culto,  che
gia' non l'abbiano,  comprese  quelle  gia'  appartenenti  agli  enti
ecclesiastici soppressi, con assegnazione,  nei  riguardi  di  queste
ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a
ciascuna di esse. 
 
  Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo 27, i Consigli  di
amministrazione,  dovunque  esistano  e   qualunque   sia   la   loro
denominazione, anche se  composti  totalmente  o  in  maggioranza  di
laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e  la  nomina  dei
componenti sara' fatta d'intesa con l'autorita' ecclesiastica. 
 
    b)   Sara'   riconosciuta   la   personalita'   giuridica   delle
associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede,
che  abbiano  la  loro  sede  principale  nel  Regno,  e  siano   ivi
rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che  abbiano  la
cittadinanza  italiana  e  siano   in   Italia   domiciliate.   Sara'
riconosciuta, inoltre,  la  personalita'  giuridica  delle  provincie
religiose italiane, nei limiti  del  territorio  dello  Stato  e  sue
colonie, delle associazioni aventi  la  sede  principale  all'estero,
quando concorrano le stesse condizioni. Sara'  riconosciuta  altresi'
la personalita' giuridica delle case, quando dalle regole particolari
dei singoli ordini sia  attribuita  alle  medesime  la  capacita'  di
acquistare e possedere. Sara'  riconosciuta  infine  la  personalita'
giuridica alle Case generalizie ed alle  Procure  delle  associazioni
religiose, anche estere. Le associazioni  o  le  case  religiose,  le
quali gia' abbiano la personalita' giuridica, la conserveranno. 
 
  Gli atti relativi ai trasferimenti degli  immobili,  dei  quali  le
associazioni sono gia' in possesso, dagli  attuali  intestatari  alle
associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo. 
 
    c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di  culto
non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini,  e  dipendono
dall'autorita' ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento  e
l'amministrazione. 
 
    d) Sono ammesse le  fondazioni  di  culto  di  qualsiasi  specie,
purche'  consti  che  rispondano  alle   esigenze   religiose   della
popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato.  Tale
disposizione si applica  anche  alle  fondazioni  gia'  esistenti  di
fatto. 
 
    e) Nelle  Amministrazioni  civili  del  patrimonio  ecclesiastico
proveniente  dalle  leggi  eversive  i  Consigli  di  amministrazione
saranno  formati  per  meta'  con  membri  designati   dall'autorita'
ecclesiastica. Altrettanto dicasi per  i  Fondi  di  religione  delle
nuove Provincie. 
 
    f) Gli atti compiuti finora da  enti  ecclesiastici  o  religiosi
senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti  e
regolarizzati dallo Stato  italiano,  su  domanda  dell'Ordinario  da
presentarsi entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
Concordato. 
 
    g)  Lo  Stato  italiano  rinunzia  ai  privilegi   di   esenzione
giurisdizionale ecclesiastica del clero pala  tino  in  tinta  Italia
(salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di  Torino,
di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse  ai  palazzi
di dimora dei Sovrani e dei  Principi  Reali),  rientrando  tutte  le
nomine e provviste  di  benefici  ed  uffici  sotto  le  norme  degli
articoli    precedenti.    Un'apposita    commissione     provvedera'
all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina  di  una  congrua
dotazione con i criteri indicati per i beni  dei  santuari  nell'art.
27. 
 
    h) Ferme restando le agevolazioni  tributarie  gia'  stabilite  a
favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti,
il fine di culto o di religione e', a tutti  gli  effetti  tributari,
equiparato ai fini di beneficienza e di istruzione. 
 
  E' abolita la tassa straordinaria del  30  per  cento  imposta  con
l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota  di  concorso
di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio  1866,  n.  3036,  e  20
della legge 15 agosto 1867, n. 3848: nonche' la tassa  sul  passaggio
di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed  altri
enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 30  dicembre
1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per  l'avvenire  l'istituzione
di qualsiasi tributo speciale a carico dei  beni  della  Chiesa.  Non
saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero
sacerdotale l'imposta  sulle  professioni  e  la  tassa  di  patente,
istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della
soppressa tassa di esercizio e rivendita, ne' qualsiasi altro tributo
del genere. 
 
    i)  L'uso  dell'abito  ecclesiastico  o  religioso  da  parte  di
secolari o da parte di ecclesiastici e di  religiosi,  ai  quali  sia
stato  interdetto  con  provvedimento  definitivo  della   competente
autorita'  ecclesiastica,   che   dovra'   a   questo   fine   essere
ufficialmente comunicato al Governo italiano,  e'  vietato  e  punito
colle stesse sanzioni e pene, colle quali e' vietato e  punito  l'uso
abusivo della divisa militare.