(Concordato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Gli  studenti  di  teologia,  quelli  degli  ultimi  due  anni   di
propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed  i  novizi  degli
istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare,  di  anno  in
anno,  fino  al  ventesimosesto  anno  di  eta'  l'adempimento  degli
obblighi del servizio militare. 
 
  I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che  hanno  emesso  i
voti,  sono  esenti  dal  servizio  militare,  salvo   il   caso   di
mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze
armate dello Stato, ma  e'  loro  conservato  l'abito  ecclesiastico,
affinche' esercitino fra  le  truppe  il  sacro  ministero  sotto  la
giurisdizione  ecclesiastica   dell'Ordinario   militare   ai   sensi
dell'art. 14. Gli altri  chierici  o  religiosi  sono  di  preferenza
destinati ai servizi sanitari. 
 
  Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione  generale,  sono
dispensati dal presentarsi alla chiamata  i  sacerdoti  con  cura  di
anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci  o
coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti  a  rettorie
di chiese aperte al culto.