(Concordato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  La gestione ordinaria  e  straordinaria  dei  beni  appartenenti  a
qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa  ha  luogo
sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti  autorita'  della
Chiesa, escluso ogni intervento da  parte  dello  Stato  italiano,  e
senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili. 
 
  Lo Stato italiano riconosce agli  istituti  ecclesiastici  ed  alle
associazioni religiose la capacita'  di  acquistare  beni,  salve  le
disposizioni delle leggi civili concernenti gli  acquisti  dei  corpi
morali. 
 
  Lo Stato italiano, finche' con nuovi accordi  non  sara'  stabilito
diversamente, continuera' a supplire alle deficienze dei redditi  dei
benefici ecclesiastici con assegni da  corrispondere  in  misura  non
inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente
in vigore: in considerazione di cio',  la  gestione  patrimoniale  di
detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la
semplice amministrazione, avra' luogo con intervento da  parte  dello
Stato italiano, ed in caso di vacanza  la  consegna  dei  beni  sara'
fatta colla presenza di un rappresentante  del  Governo,  redigendosi
analogo verbale. 
 
  Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili  delle
diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e  delle  parrocchie
di Roma e delle  dette  diocesi.  Agli  effetti  del  supplemento  di
congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono
corrisposti ai beneficiati,  risultera'  da  una  dichiarazione  resa
annualmente sotto la propria responsabilita' dal Vescovo suburbicario
per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la citta' di Roma.