(Concordato-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  I riconoscimenti e le autorizzazioni  previste  nelle  disposizioni
del presente Concordato e del Trattato avranno  luogo  con  le  norme
stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere  poste  in  armonia
con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.