Art. 33. E' riservata alla Santa Sede la disponibilita' delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Essa puo' quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.