Art. 34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che e base della famiglia, dignita' conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spieghera' ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti , diritti ed i doveri dei coniugi e redigera' l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmettera' copia integrale al Comune, affinche' venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullita' del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllera' se stano stare rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li rendera' esecutivi agli effetti ed ordinera' che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorita' giudiziaria civile.