(Concordato-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Lo Stato italiano, volendo ridonare  all'istituto  del  matrimonio,
che  e  base  della  famiglia,  dignita'  conforme  alle   tradizioni
cattoliche del suo popolo, riconosce al  sacramento  del  matrimonio,
disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. 
 
  Le pubblicazioni del  matrimonio  come  sopra  saranno  effettuate,
oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. 
 
  Subito dopo la celebrazione il parroco spieghera'  ai  coniugi  gli
effetti civili del  matrimonio,  dando  lettura  degli  articoli  del
Codice civile riguardanti  ,  diritti  ed  i  doveri  dei  coniugi  e
redigera'  l'atto  di  matrimonio,  del  quale  entro  cinque  giorni
trasmettera' copia integrale al Comune,  affinche'  venga  trascritto
nei registri dello stato civile. 
 
  Le cause concernenti la nullita' del matrimonio e la  dispensa  dal
matrimonio rato e non consumato sono riservate  alla  competenza  dei
tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. 
 
  I provvedimenti e  le  sentenze  relative,  quando  siano  divenute
definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura,  il
quale controllera' se stano stare rispettate  le  norme  del  diritto
canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla
legittima rappresentanza o contumacia delle parti. 
 
  I detti provvedimenti e sentenze definitive  coi  relativi  decreti
del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di
appello  dello  Stato  competente  per  territorio,  la  quale,   con
ordinanze emesse in camera di consiglio, li rendera'  esecutivi  agli
effetti ed ordinera' che siano  annotati  nei  registri  dello  stato
civile a margine dell'atto di matrimonio. 
 
  Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede  consente
che siano giudicate dall'autorita' giudiziaria civile.