(Concordato-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  L'Italia  considera  fondamento   e   coronamento   dell'istruzione
pubblica l'insegnamento della dottrina  cristiana  secondo  la  forma
ricevuta  dalla  tradizione  cattolica.  E   percio'   consente   che
l'insegnamento  religioso  ora  impartito  nelle   scuole   pubbliche
elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle  scuole  medie,  secondo
programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. 
 
  Tale insegnamento sara' dato  a  mezzo  di  maestri  e  professori,
sacerdoti o  religiosi,  approvati  dall'autorita'  ecclesiastica,  e
sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che  siano  a
questo fine militi di un  certificato  di  idoneita'  da  rilasciarsi
dall'ordinario diocesano. 
 
  La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva  senz'altro
l'insegnante della capacita' di insegnare. 
 
  Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno
adottati che i libri di testo approvati dall'autorita' ecclesiastica.