Art. 36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E percio' consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sara' dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorita' ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine militi di un certificato di idoneita' da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacita' di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorita' ecclesiastica.