(Concordato-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per
l'istruzione preliminare, degli  Avanguardisti  e  dei  Balilla,  per
rendere  possibile  l'istruzione  e  l'assistenza   religiosa   della
gioventu' loro  affidata,  disporranno  gli  orari  in  modo  da  non
impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento  dei
doveri religiosi. 
 
  Altrettanto disporranno i dirigenti delle  scuole  pubbliche  nelle
eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.