Art. 45. Il presente Concordato entrera' in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana». Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sara' nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti. Roma, undici febbraio millenovecentoventinove. (L. 2.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. 2.) BENITO MUSSOLINI.