(Concordato-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  Il presente  Concordato  entrera'  in  vigore  allo  scambio  delle
ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato  fra  le  stesse
Alte Parti, che elimina la «questione romana». 
 
  Con l'entrata in  vigore  del  presente  Concordato  cesseranno  di
applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex
Stati italiani. Le leggi austriache,  le  leggi,  i  regolamenti,  le
ordinanze e i decreti dello Stato italiano  attualmente  vigenti,  in
quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato,
si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo. 
 
  Per  predisporre  la  esecuzione  del  presente  Concordato   sara'
nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta
da persone designate da ambedue le Alte Parti. 
 
  Roma, undici febbraio millenovecentoventinove. 
 
  (L. 2.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. 2.) BENITO MUSSOLINI.